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Ma il ministro non ha tutti i torti: serve un riforma coraggiosa dello statuto

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di Omar Chessa *

La specialità ha ancora un senso? Sicuramente è destinata a morire se continua ad essere un’eccezione, un corpo estraneo alla logica istituzionale sottesa al Titolo V. La mossa peggiore che si può fare è lasciarla così com’è, le sue uniche chances di sopravvivenza dipendono dalla capacità di sviluppare in modo inedito i nuovi principi di sistema che permeano il regionalismo italiano.


Adesso ci si è messo anche Brunetta. Il coro dei detrattori delle regioni a statuto speciale si arricchisce di una nuova voce. Ma sarà poi un coro stonato o invece ha in repertorio anche qualche pezzo ben eseguito?

Purtroppo bisogna riconoscere che il ministro scaccia-fannulloni non ha tutti i torti a lamentare l’anomalia della specialità regionale. «In prospettiva tutte le regioni saranno speciali», va ripetendo da qualche tempo. E la tesi è tutt’altro che una boutade estemporanea.

Si possono fare diversi esempi. Con la riforma costituzionale del 2001 anche le regioni ordinarie acquistano la possibilità di differenziarsi dal regime comune ed acquisire nuove competenze legislative, grosso modo nelle stesse materie che attualmente sono già nella disponibilità delle regioni speciali. Inoltre tutte le regioni, speciali e comuni, possono determinare la propria forma di governo e tutte (ma soprattutto quelle ordinarie) possono differenziare il riparto interno dei compiti amministrativi secondo sussidiarietà ed adeguatezza.

L’elenco potrebbe continuare e forse non ha torto chi sostiene che il nuovo Titolo V della Costituzione avrebbe introdotto una sorta di “specialità diffusa”, che alla fine può svuotare di significato la stessa distinzione tra regioni comuni e regioni ad autonomia differenziata.

Ovviamente sarebbe sbagliato asserire che non è più possibile distinguere tra i due tipi di regione. Permangono infatti delle differenze. Ma, a ben vedere, queste disegnano tutt’altro che una condizione privilegiata. 

Giorgio Macciotta ci ricorda instancabilmente che il peculiare regime finanziario, del quale alcune regioni speciali si sono finora avvantaggiate (Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige), per le altre potrà costituire in prospettiva un problema serio: e purtroppo la Sardegna è tra queste, insieme alla Sicilia.

Ancora. Sotto molti riguardi la specialità è ormai sinonimo di ritardo istituzionale. Il nostro statuto speciale è una legge costituzionale: esula dunque dalla nostra disponibilità e sarebbe perciò scorretto definirlo come un atto d’autonomia del popolo sardo. Di contro, le regioni ordinarie hanno una potestà statutaria che è, a conti fatti, più estesa della competenza riconosciuta alla nostra legge statutaria.

Se, infine, guardiamo ad aspetti non marginali del nuovo Titolo V – ad esempio, il regime costituzionale degli enti locali minori – il divario tra noi e le regioni comuni è addirittura scandaloso.

La domanda allora è se la specialità abbia ancora un senso e quale sia.

Vista la sua inesorabile decadenza, la mossa peggiore che si può fare è lasciare la nostra specialità così com’è. Bisogna invece proporre una riforma coraggiosa dello statuto speciale; una riforma che recepisca i nuovi principi introdotti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per offrirne però una declinazione più avanzata.

La specialità è destinata a morire se continua ad essere un’eccezione, un corpo estraneo alla logica istituzionale sottesa al Titolo V. Le sue uniche chances di sopravvivenza dipendono dalla capacità di sviluppare in modo inedito i nuovi principi di sistema che permeano il regionalismo italiano.

Tra questi c’è sicuramente il principio del «pluralismo istituzionale paritario» sancito dall’art. 114 della Costituzione. Nel diritto costituzionale vigente non c’è più una scala gerarchica che dagli Enti locali ascende fino allo Stato, passando per le Regioni.

Per certi versi è lo stesso principio di sovranità popolare (art. 1 Cost.) ad esigere una concezione paritaria di tutti gli enti costitutivi della Repubblica, come peraltro emerge in diverse pronunce della Corte costituzionale (sentt. 106 e 306 del 2003). Tutti i livelli di governo elencati nell’art. 114 sono infatti provvisti di investitura elettiva e ad eguale legittimazione non può che corrispondere uguale valore rappresentativo, senza differenziazioni qualitative o assiologiche. Sotto il profilo operativo tutto ciò si traduce nei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, che ormai interessano sia le funzioni amministrative che quelle normative.

Ebbene, la sfida della specialità è dimostrare che in relazione ai detti principi si può dire qualcosa di più di quello che già è affermato nel Titolo V: la sussidiarietà e la leale collaborazione non sono soltanto norme costituzionali immediatamente operative, ma sono anche un programma di legislazione costituzionale, una direttiva per il riformatore futuro.

Certamente non sarà un compito facile. Anche perché si dovrà invertire una tendenza che ora va in direzione opposta. Nella fase attuale, infatti, il principio di sussidiarietà non trova integrale applicazione nelle regioni speciali, i cui statuti – com’è noto – accolgono il diverso principio organizzativo del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative: con riferimento alle materie di competenza legislativa piena o primaria della Regione speciale, la titolarità delle funzioni amministrative è, per regola costituzionale speciale, in capo all’ente regione e non vige perciò alcun obbligo di conferirle ai comuni o alle province, secondo sussidiarietà ed adeguatezza.

Non diversa è la sorte del principio di leale collaborazione e, in particolare, del suo principale meccanismo d’istituzionalizzazione: il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che l’art. 123, u.c., Cost. indica come organo costituzionalmente necessario della forma di governo regionale. Per quanto riguarda la Sardegna, l’assetto delle competenze riconosciute all’organo di rappresentanza locale è ben al di sotto dello standard medio accolto dalle revisioni statutarie nelle altre regioni italiane.

C’è da dire che nel 2005, quando venne adottata la legge sarda istitutiva del CAL, non si poteva fare altrimenti e probabilmente, considerando le circostanze di allora, si trattava della migliore legge possibile (per una lunga serie di ragioni che in questa sede possono omettersi). Sta di fatto però che la situazione attuale, anche se non è imputabile alla responsabilità soggettiva di nessuno, è oggettivamente insostenibile.

In conclusione, la specialità sta morendo, ma può riprendersi. Le idee su cui puntare per il suo rilancio non mancano. Bisogna “solo” vedere se la politica regionale sarda, senza distinzioni di schieramento, saprà fare la sua parte.


* Un estratto di questo articolo è stato pubblicato su La Nuova Sardegna del 30 aprile 2009

by Omar Chessa last modified 2009-04-30 09:52

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