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Per non dimenticare Villagrande Strisaili. Il valore dell’attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico

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di Giovanni Tilocca

La tragica alluvione di Villagrande Strisaili ci ha mostrato che il governo dell’equilibrio idrogeologico della regione non può essere affidato alla gestione delle emergenze. La prevenzione è l’unica strada percorribile. L’adozione di adeguati strumenti di pianificazione non basta se non è accompagnata da un quotidiano lavoro di monitoraggio del territorio.

 

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (noto ai più come P.A.I. o P.S.A.I.) della Sardegna fornisce il quadro dell’attuale rischio conosciuto sul territorio [1].

Le relative Norme di Attuazione, sono state introdotte gradualmente e per la loro approvazione in toto si è dovuto attendere l’estate del 2006 (Decreto P.R. del 10/7/2006; BURAS n.25 del 29/7/2006).

L’art. 1 delle stesse Norme (Finalità e contenuti del P.A.I.)  sancisce che nelle aree a pericolosità idraulica (da alluvione) e geologica (da frana) [2], il P.A.I. ha, fra le altre cose, la finalità di:

  • a) garantire adeguati livelli di sicurezza di fronte al verificarsi di eventi idrogeologici e tutelare quindi le vite umane, i beni economici ed il patrimonio ambientale e culturali; 
  • b) inibire attività ed interventi capaci di ostacolare il processo verso un adeguato assetto...
  • d) stabilire disposizioni generali per il controllo della pericolosità idrogeologica diffusa in aree non perimetrate direttamente dal piano..
  • e) impedire l’aumento di situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio esistenti alla data di approvazione del piano
  • f) evitare la creazione di nuove situazioni di rischio attraverso prescrizioni finalizzate a prevenire effetti negativi...
  • g) rendere armonico l’inserimento del PAI nel quadro della legislazione, della programmazione e della pianificazione della Regione Sardegna...
  • h) offrire alla pianificazione regionale di protezione civile le informazioni necessarie sulle condizioni di rischio...
  • i) individuare e sviluppare il sistema degli interventi per ridurre o eliminare le situazioni di pericolo e le condizioni di rischio...
  • l) creare la base informativa indispensabile per le politiche e le iniziative regionali in materia di delocalizzazioni.

 

Una storica assenza di disciplina territoriale

Il P.A.I. insomma, pur se fra numerose inesattezze, imprecisioni, distrazioni, elusioni, imperfezioni formali e dimenticanze sostanziali[3], contestazioni e critiche, rappresenta il primo e l’unico vero strumento di prevenzione idrogeologica vigente sul territorio della Sardegna. Vale la pena sottolineare, dunque, che prima del marzo 2005 nella nostra regione la prevenzione idrogeologica organizzata, normata e disciplinata non esisteva. E ciò a fronte delle trascorse calamità. Non è possibile infatti in alcun modo sostenere che il cosiddetto Piano Straordinario vigente dal 2000 fino all’approvazione del P.A.I., avesse questa finalità,

Gli Enti Locali avevano in itinere preso atto dell’esistenza di tale strumento pianificatorio nell’estate del 2002, al momento delle Conferenze Istruttorie pubbliche a carattere provinciale indette dall’Assessorato LL.PP. tramite i Servizi del Genio Civile. Si intendeva con esse pervenire ad un lavoro di perimetrazione che fosse il più contestualizzato possibile alle realtà fisiche dei singoli territori comunali. Premesso che in quelle circostanze molti Comuni neppure si degnarono di partecipare (cito ad esempio, fra quelli di mia diretta conoscenza, Budoni, Padru, San Teodoro), va detto che per la mitigazione dei pericoli molti di essi ricevettero sostanziosi finanziamenti fin dall’autunno dello stesso anno, talvolta, a dire il vero, non del tutto proporzionati alla dimensione reali dei problemi (chi in eccesso, chi in difetto, tanto per capirci). In quella fase fu molto evidente che le Amministrazioni comunali ritennero il Piano un ennesimo strumento di elargizione a carattere pluviale da parte dell’Amministrazione regionale, anche perché l’unica condizione richiesta in quel momento era essere stati inseriti nelle perimetrazioni in fase di realizzazione del P.A.I. con le relative schede d’intervento.

Altra cosa fu, in seguito, vale a dire poco più di due anni dopo (2005), accorgersi che il P.A.I. doveva essere soprattutto uno strumento di Disciplina Territoriale, da utilizzarsi in modo particolare nella pratica urbanistica (il P.A.I. costituisce su scala regionale, un caso di Pianificazione sovraordinata, ovvero con previsioni prevalenti su quella territoriale paesistica, regionale di settore ed urbanistica comunale e provinciale, nonché ogni altra forma di progettazione territoriale; Art. 6, comma 1, 2, 3, 4) con finalità sia preventive che correttive (dalle mitigazioni fino alle delocalizzazioni).

A quel punto, gioco forza, gli uffici tecnici cominciarono più seriamente ad entrare nel merito e numerosi amministratori si esibirono con la solita litania del calato dall’alto e del territorio blindato. Va detto, di contro, che altre amministrazioni intrapresero un sia pur lento processo di revisione dell’approccio tecnico alla fattispecie idrogeologica, e ciò non solo per la gravità degli eventi del Dicembre 2004.


Un cammino incerto

In questo momento il P.A.I., vive un ulteriore passaggio delicato, poiché è in atto l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano Paesaggistico Regionale e al P.A.I. da parte dei comuni costieri. Malauguratamente, ancora una volta, si ha la percezione chiara della tendenza da parte di quasi tutte le amministrazioni comunali coinvolte, a minimizzare il tema della prevenzione idrogeologica. Infatti detti comuni si limiteranno alla traslazione della perimetrazione ufficiale P.A.I. nel P.U.C. ma pressoché nessuno sembra aver la voglia di inserire come prescritto dalle Norme di Attuazione del P.A.I. (art. 8 comma 5) e delle Direttive tecniche dell’Assessorato EE. LL. FF. UU. (Direzione della Pianificazione) le aree a significativa pericolosità, così come definite dall’art. 26 delle stesse Norme[4]. Cosa questa che, se si concretizzasse in questi termini, mostrerebbe il livello di aleatorietà della ricaduta a scala comunale dell’azione preventiva. Si noti, peraltro, che fra detti comuni risulta ve ne siano alcuni che in un recente passato hanno persino deliberato la Dichiarazione di Calamità Naturale per gli stessi problemi!.

Occorrerà pertanto mettere in campo un’azione di controllo che vada ben al di là del livello meramente burocratico. Mi spiego meglio, partendo da altre osservazioni critiche.

Al momento quel che colpisce e che lascia perplessi non è tanto la severità da parte degli organi preposti all’applicazione della disciplina del Piano di Assetto Idrogeologico, comunque sempre legittimamente pronti ad eccepire sulla congruità delle relazioni specialistiche di accompagnamento presentate coi progetti (sono richieste nelle aree ove sia possibile intervenire le cosiddette Relazioni di Compatibilità, idraulica piuttosto che geologica e geotecnica) e a prescrivere ulteriori approfondimenti, talvolta a dire il vero, persino al limite dell’accanimento diagnostico (nuove misure topografiche; analisi di laboratorio puntuali relative agli ammassi di rocce, verifiche di stabilità ex ante in situazioni in cui le frane sono documentabili in loco ipso facto), quanto il silenzio e l’indifferenza, da parte degli uffici, di fronte alla mancata, ritardata e, al più, discrezionale applicazione  di detta disciplina P.A.I., in non rari casi (ad es. i casi di Olbia, Guspini).

Ci chiediamo, insomma,  se sia più importante discutere e chiosare all’infinito sull’opportunità o meno di un’ulteriore approfondimento analitico a riguardo di un singolo progetto in un territorio ove si applica la disciplina delle Norme di Attuazione, piuttosto che porsi il problema di verificare puntualmente che tutti i comuni perimetrali compiano i loro adempimenti amministrativi.


Ma Villagrande ci ha insegnato qualcosa?

Noi abbiamo più volte posto il quesito su chi debba vigilare ed operare il controllo dell’applicazione da parte degli Enti Locali. Deve farlo l’Autorità Idraulica e con essa l’Autorità di Bacino (Servizi del Genio Civile; Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei LL.PP.), oppure l’Autorità a cui compete il controllo Urbanistico e della Pianificazione a riguardo (Assessorato degli EE. LL. FF. UU.)?. Le risposte sono state sempre tanto perentorie e ambigue, quanto perentoriamente evasive e approssimative quindi non convincenti. Ad ogni istanza, ogni rappresentante di ciascun Assessorato, assegna all’altro Assessorato tale compito, insistendo sul fatto che i Comuni devono applicare la disciplina.

Certo, ma se non la applicano cosa succede? Silenzio. Ancora una volta silenzio. In un palleggio infinito, inconcludente e per noi addetti, tecnici del settore si, ma in primo luogo cittadini della Sardegna, avvilente. Molto avvilente.

In poche parole, e giusto per concludere questo testo, verrebbe da chiedersi: “Ma cosa hanno insegnato gli episodi di Villagrande Strisaili?” Ovvero di una situazione per la quale un comune dichiarato da consolidare (e che quindi, in base alla Legge n. 64 del 1974 avrebbe dovuto sempre assoggettare ogni concessione edilizia  al controllo del Genio Civile) si espandeva urbanisticamente in assoluta libertà e leggiadria, con scelte tecniche su compluvi e pertinenze, a dir poco imbarazzanti (ma lo sono anche quelle di altri centri, sia chiaro). Tutto questo, ne siamo convinti, fuori dal controllo amministrativo e tecnico degli organi di controllo (ai quali se fosse stato dato modo di esprimersi certamente avrebbero diniegato su numerose concessioni urbanistiche). Si vogliono, in sostanza, fare gli stessi errori? O meglio, si riesce a percepire il fatto che, stante e perdurante tale situazione di omissione, si rischiano conseguenze indesiderate? E inoltre, è davvero possibile che per anni i suddetti organi di controllo sovraordinato non si siano mai interrogati sul mancato inoltro di pratiche edilizie concessorie da parte di tale comune?

Poiché ritengo che oggi stia accadendo qualcosa di analogo con la mancata applicazione della disciplina P.A.I. nelle aree di pericolosità, chiedo che si dia una risposta ai seguenti quesiti:

  1. Per quali ragioni si vigila solo (e tramite le pratiche stesse, peraltro) sui comuni adempienti?
  2. A chi spetta la risoluzione delle inadempienze dei Comuni, ovvero chi deve intimare ai Comuni di adempiere?
  3. Come s’intende attuare una sistematica vigilanza, d’ora in avanti, sui Comuni della Sardegna?
  4. Quali azioni sanzionatorie s’intendono assumere nei casi di palese irregolarità amministrativa?
  5. Sarebbe bene non eludere ancora una volta i quesiti e pervenire a una chiara risposta.

 


[1] Esso è entrato in vigore dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione sul BURAS, avvenuta con Decreto Assessore  dei LL.PP. n.3 del 21-02-2006 e risulta, pertanto, attuato dall’11 Marzo 2006

[2] La Pericolosità fa riferimento alla probabilità dell’evento calamitoso; il Rischio fa riferimento alle interazioni di detta pericolosità con la variazione spaziale dei valori socio-economici - in primis la vita umana-, ovvero gli Elementi a rischio.

[3] Faccio riferimento al clamoroso caso di Pittulongu ad Olbia o a quello di Marritza di Sorso, solo per accennare alla rilevanza di tali criticità o approssimazioni negli ambiti insediativi balneari

[4] Comma 1- Possiedono significativa pericolosità idraulica…a) il reticolo minore gravante sui centri edificati; b) foci fluviali; c) aree lagunari e stagni; Comma 2-Possiedono significativa pericolosità geomorfologica…a) aree a franosità diffusa in cui ogni singolo evento risulta difficilmente cartografabile alla scala del PAI; b) aree costiere a falesia; c) aree interessate da fenomeni di subsidenza.


L’autore, geologo, si occupa di assetti idrogeologici e di difesa del suolo in Sardegna.  Ha partecipato alla stesura del P.A.I. nel sub-bacino Liscia. Ha curato la stesura dell’I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) della Sardegna. Fa parte della Direzione di Progetto del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali della R.A.S

by Giovanni Tilocca last modified 2008-03-05 14:46

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