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Qualche considerazione sulla legge per la ricerca

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di Alessandro Caredda *

Durante il corso "Programmazione del Progetto Parsec", organizzato dal Formez a Cagliari, si sono tenuti alcuni incontri per discutere l'importante legge regionale sulla ricerca, promossa da Gianluigi Gessa (che ne ha scritto qui per inSardegna.eu). Nei vari incontri, si è discussa la legge nei suoi aspetti principali, e si è ragionato a lungo su quali problemi andranno affrontati e risolti in fase di attuazione. Questo articolo sintetizza i principali punti emersi nella discussione.


Gli obiettivi dichiarati della legge sono:

a) favorire la formazione di una massa critica di ricercatori altamente qualificati;

b) sostenere la ricerca di base o fondamentale e quella applicata o industriale e la loro integrazione;

c) promuovere la diffusione della cultura scientifica;

d) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema della ricerca e quelli operanti nel sistema dell'impresa;

e) razionalizzare gli interventi regionali nel settore della ricerca e applicare criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e internazionalmente validati.

Analizziamoli criticamente uno per uno.

Per l’obiettivo a) la legge favorisce l'alta formazione presso centri accreditati, preferibilmente al di fuori del territorio regionale, per recuperare il divario negativo che relega la Sardegna nelle ultime posizioni delle classifiche delle regioni italiane per il numero di ricercatori. Inoltre, al fine di attrarre ed inserire ricercatori qualificati nel sistema regionale della ricerca e dell'impresa, la legge intende rendere più competitivo il contesto ambientale per l'attività di ricerca attraverso l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo presso le università sarde, enti di ricerca e imprese, attraverso finanziamenti e cofinanziamenti di validi progetti di ricerca, sia di base che applicata, attraverso incentivi per l'avvio di iniziative imprenditoriali legate alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica, attraverso incentivi per le imprese che, mediante il finanziamento di dottorati, assegni di ricerca e borse di studio, investono nell'alta formazione.

Si tratta, in buona sostanza, della linea d’azione già impostata da “Master and Back”, per il quale c’è la consapevolezza della necessità di alcuni correttivi, soprattutto per la parte “Back”. È peraltro un argomento che conosco poco, e sul quale non mi soffermo.

Per l’obiettivo b) la legge prevede il finanziamento o cofinanziamento di validi progetti di ricerca, il potenziamento delle strutture e infrastrutture di ricerca presenti nel territorio e, ove possibile, l'accorpamento delle attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico presso le università, gli enti pubblici di ricerca, in particolare il CNR, e presso i poli del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - POLARIS.

Si tratta del finanziamento di progetti di ricerca, per i quali, fondamentalmente, si ipotizza un finanziamento “lato offerta”, ossia su richiesta dei produttori di ricerca, quali Università e centri di ricerca. È interessante come qui possano trovare finanziamento progetti di ricerca (di base o applicata) che, in quanto “emanazione” del lato offerta, sono tendenzialmente esclusi dai fonti strutturali europei. Un’ultima nota, poco più che un nominalismo, riguarda il fatto che mi pare che il Parco scientifico e tecnologico non si chiami più “Polaris” ma solo “Parco tecnologico della Sardegna”.

Per l’obiettivo c) la legge sostiene le iniziative di divulgazione scientifica svolte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca. Inoltre, favorisce la partecipazione di queste istituzioni a programmi di insegnamento delle scienze nelle scuole della Sardegna. Infine, la legge favorisce la partecipazione dei giovani ricercatori ai convegni scientifici nazionali e internazionali.

Si tratta del finanziamento di iniziative legate strettamente al mondo accademico e dell’istruzione, che mi paiono molto utili, ma sulle quali non ho particolari opinioni da esprimere.

Per l’obiettivo d) la legge favorisce la mobilità e/o il distacco temporaneo di ricercatori dalle università e dagli enti pubblici di ricerca presso le amministrazioni pubbliche e presso le imprese operanti in Sardegna e dalle imprese presso le università e gli enti pubblici di ricerca della Sardegna, con l'obiettivo di realizzare una sinergia tra il sistema regionale della ricerca e il sistema dell'impresa, pertanto:

1) sostiene l'applicazione industriale dei risultati scientifici e delle innovazioni prodotte in ambito regionale, nazionale e internazionale attraverso il cofinanziamento di progetti di trasferimento tecnologico tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa;

2) tutela la proprietà intellettuale delle scoperte della ricerca regionale e promuove la costituzione di strumenti informativi quali sportelli o uffici di collegamento (Liaison Office);

3) promuove l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali in Sardegna basate sulla conoscenza prodotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (spin-off);

4) realizza l'Anagrafe regionale della ricerca, quale strumento indispensabile per l'attività di programmazione e valutazione;

5) stabilisce che i programmi e i progetti di ricerca siano valutati ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionalmente riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza avvalendosi di norma dell’opera di revisori anonimi estratti dall’albo del Ministero dell’università e della ricerca che non operino nel territorio regionale.

Con questo obiettivo la legge prevede esplicitamente attività di innovazione da parte delle imprese e un migliore collegamento tra queste e le università e i centri di ricerca, ma, come si può notare dal testo, il soggetto destinatario è sempre costantemente l’offerta di ricerca, l’applicazione della ricerca, e mai, esplicitamente, l’impresa come elemento promotore di sviluppo attraverso l’innovazione.

A differenza di altre leggi regionali in materia (si veda, a mero titolo di esempio, la L.R. 9.11.05 n. 45 del Friuli Venezia Giulia) non si prevede alcuno specifico strumento per la diffusione dell’innovazione nelle imprese, e anche la prefigurazione che alcune azioni della Legge siano configurabili come aiuti di Stato (da cui l’”ovvio” art. 16 relativo all’obbligo di notifica) appare solo come una possibilità non declinata in maniera specifica.

Si può ancora notare che i punti 2,3 e 4 sono già in via di realizzazione con “gli ultimi fuochi” della Misura 3.13 del POR 2000-2006, e che si può prevedere per il futuro un’attività di rafforzamento e/o correzione di rotta rispetto a quanto si sta già realizzando.

Per il punto 5, infine, si prevede correttamente la valutazione dei progetti di ricerca secondo standard internazionali. Non si prevedono, però procedimenti formalizzati anche per la valutazione complessiva del Piano triennale, nel senso che il termine “valutazione” ha, ad esempio, nei programmi comunitari, è per la quale è istituzionalmente preposto in Regione il Nucleo di Valutazione. Si tratta infatti di due diversi concetti di valutazione, entrambi indispensabili, ossia quello “micro”, del singolo progetto di ricerca, basato soprattutto sulla sua validità scientifica (ma anche, sulla falsariga del Programma Quadro, del suo impatto socio-economico), e quello “macro” in cui si valuta complessivamente il piano come strumento di una politica di sviluppo.

Per l’obiettivo e) accentra l'organizzazione, programmazione e attuazione di tutti gli interventi della legge presso l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e fa affluire su un unico fondo le risorse finanziarie destinate alla ricerca. Prevede inoltre la consulenza alla Giunta Regionale da parte di una Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica e di quattro Comitati tecnici consultivi regionali d'area per altrettante macroaree tematiche, nonché l’elaborazione del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica quale strumento della programmazione regionale di settore.

Da un punto di vista interno all’Amministrazione, questo obiettivo appare senz’altro il più problematico da raggiungere. Esaminiamo più in dettaglio le sue problematiche.


Il ruolo della Consulta

Cominciamo con la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Nella sua composizione essa appare senz’altro come un’espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale in campo R&STI, dove si ritrovano rappresentanti dell’offerta di ricerca e innovazione (Università, Enti pubblici e privati di ricerca, Fondazioni) gli enti regionali di ricerca (Agris, Sardegna Ricerche) o con forti competenze nel ramo (ASL), i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali (2 componenti sui 11 dell’intera Consulta), e, infine, l’Assessore della Programmazione, a cui la legge dà la titolarità esclusiva della materia[1].

Quanto ai compiti, la Consulta è: “organo consultivo della Giunta regionale in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica per la programmazione regionale e in particolare per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica” e “attraverso una procedura partecipata di consultazione delle imprese, delle università, degli enti e centri di ricerca pubblici e privati, supporta la Giunta regionale nella individuazione dei fabbisogni principali di ricerca ed alta formazione e delle direttrici fondamentali di sviluppo, nonché nella individuazione degli strumenti di attuazione”. Da queste definizioni si evince che la Consulta è organo con compiti essenzialmente di tipo politico, dato che il suo interlocutore è la Giunta Regionale e non l’Amministrazione, ed esplica i suoi compiti fondamentalmente nelle fasi di definizione degli strumenti di piano (PRS e Piano Regionale per la Ricerca scientifica e l’Innovazione tecnologica).

Per quest’ultimo, la Legge precisa che contenga:

a) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti e, per ciascun settore, gli obiettivi, le strategie e le linee di intervento;

b) i soggetti ammissibili;

c) il sistema di monitoraggio;

d) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio e le modalità di gestione di tali risorse;

e) la ripartizione annuale delle risorse finanziarie;

f) le fonti finanziarie.

Dall’insieme di tali disposizioni si comprende bene come la Consulta abbia un compito molto importante, ossia quello di indicare alla Giunta Regionale i settori dove indirizzare i finanziamenti per la ricerca, la loro entità e le modalità di erogazione. Tutto ciò, ovviamente, come indirizzo di tipo politico, ossia non l’elaborazione del piano, ma gli indirizzi strategici, da recepire con una Deliberazione di Giunta e successiva approvazione del Consiglio Regionale, e, una volta elaborato il Piano da parte delle strutture tecnico-amministrative della Regione, nel parere che la Consulta darà alla Giunta per l’approvazione del Piano da parte di quest’ultima, sentito il parere della Commissione consiliare competente.


E i Comitati tecnici?

Se a questo punto il ruolo della Consulta è, seppur per sommi capi, definito (salvo la perplessità, stante una composizione tanto preponderante nel lato offerta di ricerca, di poter avere una sufficiente “visibilità” del lato domanda da parte delle imprese), quasi nulla la Legge dice sui Comitati tecnici consultivi regionali d'area, se non le macroaree tematiche, la loro composizione e il fatto che, come la Consulta, sono organi di consulenza della Giunta Regionale e non dell’Amministrazione.

Sulla base di queste poche informazioni si possono fare solo delle ipotesi sui loro compiti. Innanzitutto è importante capire che, avendo come interlocutore la Giunta, il loro ruolo si esplica relativamente al ruolo della Giunta stessa. In altre parole, appare chiaro come la legge non preveda che i Comitati entrino in qualche modo nell’iter amministrativo dell’attuazione della Legge. Non essendo organi di consulenza dell’Amministrazione, non possono essere da questa utilizzati per compiti attuativi, seppure di alto livello. Non possono essere utilizzati per la definizione dei bandi, dei criteri di selezione, della verifica dei risultati dei progetti, e quant’altro. Se il loro compito, quindi, è ancora una volta di tipo politico, ci si chiede se e quanto sia necessaria una competenza disciplinare come quella prevista, se non, a titolo ipotetico, per un ruolo di supporto dell’attività della Consulta.


Assessorato e Agenzie regionali: chi fa cosa?

Un altro punto problematico, è quello dell’unificazione presso l’Assessorato della Programmazione di tutte le competenze per l'attuazione degli interventi in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica, attualmente distribuiti in varia misura tra diversi Assessorati, tra cui Industria, Agricoltura, Sanità, Pubblica Istruzione. Dato che si tratta di interventi non solo di sostegno alla ricerca, ma anche all’innovazione tecnologica, si tratta di un ampio spettro di interventi molti dei quali orientati alle imprese, non solo industriali.

Per poter rendere operativa tale disposizione si tratta di operare un non indifferente spostamento di competenze e, conseguentemente, risorse, finanziarie, umane e quant’altro. Ad una prima lettura della norma, infatti, sembrerebbe conseguenza logica la creazione presso l’Assessorato della Programmazione, di un nuovo Servizio per la Ricerca e Innovazione Tecnologica dotandolo di risorse umane adeguate al compito, dato che in tale campo si sostituirà alla competenza di un notevole numero di uffici diversi.

Si può notare che, finora, competenze in campo ricerca e innovazione le ha avute non l’Assessorato della Programmazione, inteso come Direzione Generale, ma unicamente il Centro Regionale di Programmazione per il quale, anche a prescindere dalle ipotesi di riforma dell’assetto organizzativo regionale, attività di gestione amministrativa diretta risultano totalmente estranee ai suoi compiti e alla sua struttura.

In tutto questo il Legislatore ha totalmente ignorato (se non come presenza nell’ambito della Consulta) l’esistenza di almeno due Agenzie regionali con compiti specifici nel ramo, ossia Agris e Sardegna Ricerche. A complicare ulteriormente il quadro vi è la considerazione che ad oggi esse non risultano dipendere dall’Assessorato della Programmazione, ma, rispettivamente, dall’Assessorato dell’Agricoltura e dalla Presidenza (in quest’ultimo caso si potrebbe notare che il passaggio delle competenze relative a Sardegna Ricerche dall’Assessorato della Programmazione alla Presidenza è avvenuto con Deliberazione di Giunta e non con legge).

In altre parole, la struttura delle competenze regionali in campo ricerca innovazione appare oggi più che mai confuso, oscillando tra il modello “snello” che demanda molti aspetti dell’attuazione alle Agenzie e il modello delle competenze totalmente internalizzate. Il tutto senza un effettiva unificazione del controllo sulle Agenzie.

Da ultimo, non si può non notare che di fronte a un disegno della Giunta tendente ad unificare presso la Presidenza tutte le competenze in questo settore, disegnando un ruolo per Sardegna Ricerche e per Agris, il Consiglio sembra volere, con questa legge, andare in direzione opposta. Sarebbe importante, a questo punto, completare il disegno in maniera organica, dato che l’impressione che si ricava è che ci si trovi, come si suol dire, “in mezzo al guado”.



* A cura di Alessandro Caredda con la collaborazione dei partecipanti all’aula Programmazione del corso Parsec di Cagliari



[1] Curioso appare che i componenti vengano tutti definiti come “rappresentanti” o “delegati” con l’eccezione dell’Assessore della Programmazione, il Direttore Generale di Agris e il Presidente di Sardegna Ricerche.

by Alessandro Caredda last modified 2008-03-06 17:07

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