Le delusioni della legge urbanistica
Una proposta di legge non convincente, perché molto superficiale e fumosa nei passi che avrebbero dovuto essere più pregnanti, e viceversa troppo puntuale e condizionante su temi che, in funzione delle loro caratteristiche, dovrebbero essere oggetto di appositi decreti o direttive. L’elefante ha partorito il topolino?
L'approvazione della Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari”, stemperando il clima politico e fornendo soluzione al maggiore dei problemi che sembravano motivare l’urgenza della nuova Legge Urbanistica, induce alla speranza di poter esaminare con più calma la proposta di legge “Disciplina per il governo del territorio regionale”, cosi come è stata licenziata dalla commissione consiliare.
La sensazione
derivante da una prima lettura del testo non è positiva per tutta una serie di
fattori che cercherò di precisare e che in parte vanno a sommarsi e in parte si differenziano da quelli già esposti nella
critica alla proposta di legge fatta dal
prof. Salzano.
Sembra che “l’elefante abbia partorito il topolino”: dopo la stagione che aveva portato alla approvazione del Piano Paesaggistico Regionale che nel bene (tanto) e nel male (qualcosa)[1] aveva costituito un punto fermo di riferimento nel governo del territorio ritenevamo fosse possibile, anche in Sardegna, essere dotati di norme moderne, corrispondenti all’evolversi della disciplina urbanistica negli ultimi venti anni, in linea con esperienze già avanzate e monitorate in altre regioni italiane, notoriamente all’avanguardia nel campo.
Dobbiamo viceversa constatare la poca consistenza di una proposta di legge, molto superficiale e fumosa nei passi che avrebbero dovuto essere più pregnanti (in particolare norme quadro, identificazione e definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione, forme applicative di Perequazione e compensazione, etc) e viceversa troppo puntuale e condizionante su temi che, in funzione delle loro caratteristiche, dovrebbero, meglio, essere oggetto di appositi decreti e/o direttive (in particolare vedasi il Capo III articoli da 33 a 37[2] ) piuttosto che essere inserite in una “Disciplina per il governo del territorio regionale”.
Manuali pericolosi
Nell’art. 1 “Principi e finalità”, che normalmente dovrebbero essere totalmente condivisibili, si limita[3] la promozione della qualità dell’architettura ai “nuovi interventi” trascurando gli altri tipi di intervento, in special modo quelli di riqualificazione, restauro e recupero edilizio ed ambientale. La preoccupazione aumenta se per garantire la Qualità architettonica, piuttosto che far riferimento alla “Risoluzione sulla qualità architettonica urbana e rurale”, approvata dal Consiglio UE nel gennaio 2002, e alla Legge quadro sulla qualità architettonica (del 25/07/2003) in cui si incentiva la qualità del progetto per le opere pubbliche o private (art. 4, comma 2) di rilevante interesse architettonico e che siano destinate ad attività culturali o ubicate in aree di interesse storico - artistico o paesaggistico – ambientale (dalla qualità del progetto, da un’attenta osservazione del contesto, da una sensibilità culturale e sociale possono derivare qualità e sostenibilità architettonica), si afferma che la “Qualità architettonica” può essere raggiunta esclusivamente con il rispetto di non meglio precisati manuali di buona pratica. Tale limitata visione di una disciplina complessa come è la progettazione responsabile, che va viceversa promossa con procedure più virtuose, può portare solo a distorte e aculturali forme di mimesi o peggio alla disneylizzazione dei nostri contesti urbani e paesaggistici. I manuali possono essere utili esclusivamente ai fini di catalogazione per attività di studio ed analisi, propedeutica a qualsiasi seria attività di progettazione, specie se di restauro, ma non possono sostituirsi ad essa e giustificare aprioristiche non-soluzioni progettuali.
Per quanto
riguarda gli strumenti di pianificazione previsti, nutriamo dei dubbi
sull’effettivo nuovo ruolo della pianificazione a livello provinciale (che
dovrebbe eventualmente essere oggetto di dibattito ed approfondimento), ma
lascia sbigottiti la definizione del PUC che, così come previsto dal testo
approvato in Commissione, ricalca le caratteristiche del vecchio P.R.G. che la
moderna disciplina urbanistica ha in gran parte soppiantato con strumenti
programmatori e di pianificazione di nuova generazione, più snelli, versatili e
con possibilità di superamento degli empasse tipici dei PRG validi a tempo
indeterminato, quali ad esempio: Piano strutturale, Piano Operativo Comunale,
Regolamento Urbanistico Edilizio. Contestualmente si forniscono alcune
disposizioni “manichee”come quelle di cui all’art. 11[4]: pur
comprendendo la motivazione posta a base della prescrizione indicata nel comma
si ritiene la stessa eccessivamente penalizzante soprattutto in un periodo di
stagnazione economica come l’attuale. Potrebbero essere più corretti meccanismi
meno rigidi come la possibile attuazione dei PA per lotti funzionali.
Perequazione nel limbo
Con riferimento all’art. 11 bis “Delega al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” occorre verificare l’applicabilità dell’articolo anche in rapporto all’art. 143 e non solo all’art. 146 del dlgs 42 nell’ultima versione di cui al Dlgs 157/2006
Condividendo totalmente i principi della perequazione e compensazione (art. 17 e 18), perché questa non resti nel limbo delle buone intenzioni è indispensabile individuare delle forme coercitive di partecipazione. L’esperienza recente di altre regioni ha inoltre evidenziato come le norme di carattere perequativo possano trovare concreta applicazione solo in presenza di strumenti urbanistici di ultima generazione piuttosto che in vigenza di vecchi PRG.
Ultime e più cocenti delusioni al capo V dedicato alla Pianificazione territoriale regionale: è eccessivamente generica la definizione dei contenuti di uno strumento importante di pianificazione quale il DPT e contestualmente non si comprende la svalutazione di uno strumento politico oltreché tecnico come il PPR declassato, di fatto, al rango di strumento attuativo. I due strumenti di pianificazione hanno un rilievo paritetico e debbono essere non a cascata ma di pari rango giuridico. In tale ottica anche il PPR dovrebbe seguire procedure di approvazione che coinvolgano il Consiglio Regionale.
Concludendo riteniamo che si debba fare una riflessione ponderata e non frettolosa su tale proposta di legge ed evitare, per un errato senso identitario e in nome di una pur esistente specificità isolana, di rifiutarsi di guardare attorno e di valutare le esperienze già maturate in altre regioni italiane (mi riferisco in special modo alla Toscana, all’Emilia Romagna, alla Calabria ed alla Puglia con i recentissimi programmi di rigenerazione urbana) che hanno già avuto modo di sperimentare e monitorare quanto legiferato in anni passati.
[1] Qualcosa a nostro avviso deve essere ancora oggetto di modifica ad iniziare dalle modalità di approvazione di detto Piano fino ad altri punti che ritroviamo in questa proposta di legge e non ci convincono quali in special modo l’art. 1 al comma 3 lettera f e l’art. 38 bis. Articoli su cui torneremo nel prosieguo.
[2] Detti articoli si riferiscono a norme sul riutilizzo a fini residenziali di volumetrie esistenti quali seminterrati e sottotetti.
[3] Comma 3 lettera “f”.
[4] Al comma 9 si prescrive che in sede di attuazione dei PA, le convenzioni prevedano il rilascio delle concessioni edilizie solamente qualora sia stata completata, al 70%, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
* Il testo contiene riflessioni formulate nel corso di riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Architetti.P.P.C. di Sassari di cui Giangiuliano Mossa è Presidente.