Il vizio delle regole
La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 dicembre, ha invalidato ben 22 articoli della recente legge regionale sugli appalti, al cui iter di approvazione non sembrano essere state estranee pressioni di lobby recepite dal Consiglio regionale. Se per la Giunta regionale non è una bocciatura della legge, di sicuro non è una promozione.
Le smentite di un mezzo di comunicazione relative a notizie non
pubblicate dal mezzo stesso fanno sempre sorgere il dubbio di una cattiva informazione.
Nella home page del sito della Regione non è stata pubblicata la notizia della
avvenuta dichiarazione di illegittimità, da parte della Corte Costituzionale, di
numerosi articoli della legge regionale sugli appalti (L.R. 5/2007), a seguito della
sentenza 411 depositata il 17 dicembre scorso.
Tuttavia nel sito è prontamente apparsa una smentita sugli effetti negativi della
sentenza: “Mannoni: appalti, perché la Consulta non ha bocciato la Regione”.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi, integralmente o parzialmente, ben 22 articoli della legge regionale. Secondo la Giunta Regionale si tratterebbe di una mero conflitto di competenza legislativa: la Corte avrebbe censurato la Regione per aver legiferato su ambiti di competenza dello Stato quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile degli appalti. Tale censura, secondo la Giunta Regionale, sarebbe peraltro indolore, in quanto al posto degli articoli invalidati subentra automaticamente la normativa nazionale di merito.
Tuttavia … :
1) la censura di 22 articoli di una norma che ambisce (ambiva) a porsi come una disciplina unitaria in materia di appalti, implica senza dubbio il fallimento di tale ambizione. Gli operatori in Sardegna dovranno interpretare un “combinato disposto” di norme regionali e nazionali che non semplifica ma complica la loro azione (e meglio non affidarsi per la lettura delle norme al sito regionale, nel quale i testi non vengono aggiornati);
2) l’invasione di campo da parte del Consiglio regionale rispetto alle competenze statali si è tradotta, per la Corte Costituzionale, nella violazione sostanziale dei principi vigenti in materia di tutela della concorrenza, “producendo l'effetto di aprire o chiudere il mercato a consistenti fasce di commesse pubbliche”, secondo il ricorso del Governo Prodi accolto dalla Corte. Fra gli articoli aboliti per questo genere di motivi, quello che attribuiva alla figura del “promotore” il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, al vincitore di una gara d’appalto, determinando così una condizione di favore che altera la par condicio tra i concorrenti, in contrasto con il diritto comunitario.
3) Altri motivi importanti di censura del legislatore regionale da parte della Corte sono legati alla svalutazione del principio di programmazione, per cui, distinguendosi dalla normativa nazionale, in Sardegna non sarebbe stata più obbligatoria da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici la programmazione triennale delle opere di importo inferiore ai 200 mila euro, così incidendo su uno dei cardini della buona amministrazione in materia di lavori pubblici, quello della catena logico-operativa fra programmazione, progettazione ed esecuzione.
Si tratta di una bocciatura o di buffetti sulla guancia? In
ogni caso, il tema degli appalti è stato particolarmente delicato per il Consiglio regionale, vista anche la genesi della legge fortemente "partecipata" -- anche con emendamenti collegabili per contenuto a pressioni e interessi economici -- nonchè per la
Giunta Regionale e il suo Presidente, segnati da note vicende relative ad
aggiudicazioni di commesse per grandi e piccole somme poste sotto indagine per gravi
vizi procedurali relativi alla trasparenza e alla mancata tutela della concorrenza.
La delicatezza del tema imporrebbe la ricerca di un adeguato equilibrio tra l’efficienza
del rapporto costi/benefici delle procedure e il pieno rispetto dei principi di
concorrenza.
Questo tipo di equilibrio, tuttavia, anche se l’attuale legislatura è stata meno segnata da cadute rovinose e strascichi giudiziari rispetto alla precedente, resta precario. E come tale meriterebbe una riflessione complessiva ricomprendente l’intera macchina regionale, incluse le cosidette “agenzie” (ad esempio nel settore della ricerca e dell’informatica), che accentrano processi decisionali e progetti a finanziamento pubblico muovendosi secondo regole privatistiche, ai confini (al di qua o al di là) delle regole degli appalti e facendo pagare alla collettività dei costi -- per l’indispensabile opera di coordinamento -- che non sono quelli minimi di cabine di regia o di comitati ad hoc, ma quelli di strutture permanenti che rispondono direttamente al capo dell’esecutivo.