Il federalismo alla lombarda viola i principi costituzionali
L'Italia è di fronte a una grande, inevitabile riforma istituzionale: il federalismo fiscale. Ci stiamo arrivando in un modo non troppo incoraggiante, tra rinforzati egoismi lombardi e antiche lamentele meridionali. Per farci un'idea della situazione e dei possibili scenari, meglio dare prima un'occhiata ai numeri: chi dà e chi riceve, e quanto.
Il federalismo fiscale è, sul terreno istituzionale, il tema di maggior attualità. Nel corso della legislatura che si è appena aperta è probabile che venga approvato un provvedimento di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
Si tratta di una normativa che viene brandita da taluno come una minaccia e che viene vissuta da altri come un rischio per la stessa unità del Paese.
Sembrano preoccupazioni fondate se si guarda al disegno di legge trasmesso dalla Regione Lombardia al Parlamento ed assunto come base della propria elaborazione dal nuovo Governo che, invece di partire dai costi delle “funzioni assegnate” parte dalle risorse disponibili su ciascun territorio e costruisce su tali disponibilità un’assegnazioni delle funzioni, e un federalismo “a geometria variabile”, che discende non dalla Costituzione e dalle specificità dei territori ma dalla loro ricchezza. La solidarietà, garanzia di eguaglianza tra i cittadini, è limitata ad una riduzione solo del 50% delle differenti capacità fiscali ed è gestita dalle Regioni ricche, cui sarebbe assegnato un ruolo di vigilanza sulle scelte di bilancio delle regioni povere!
Così non è se si affronta il tema del federalismo fiscale nel quadro di una valutazione sistemica del Titolo V della Costituzione.
Il federalismo fiscale, che emerge dalla Costituzione, non configura una comunità nazionale regolata dallo slogan “ciascuno per se e Dio per tutti”.
Al contrario esso prevede che a ciascuna istituzione siano garantite entrate adeguate a “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Qualora non sia sufficiente il gettito dei “tributi propri” e delle “compartecipazioni” dei tributi erariali “riferibile al loro territorio” interviene un fondo perequativo, assegnato senza vincolo di destinazione (articolo 119, comma 3), il cui finanziamento è tra le funzioni rigorosamente riservate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e). Insieme la Costituzione prevede che siano “garantiti su tutto il territorio nazionale” i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.
La perequazione non è naturalmente erogazione di risorse a domanda. Essa prevede che si valuti la capacità fiscale di un territorio (tendendo conto anche dell’evasione fiscale), che si adeguino i costi dei servizi ai migliori livelli di efficienza, che si renda omogenea la quantità dei servizi forniti nei diversi territori. Le quote del fondo perequativo assegnate a ciascun territorio sono, di conseguenza il risultato di una somma algebrica: il differenziale tra le entrate reperite sul territorio e il costo dei servizi diminuito dei maggiori costi derivanti da sprechi e inefficienze.
Si tratta, come si intende, di un processo complesso che, come dimostrano le recenti elaborazioni del Ministero dello Sviluppo economico, non può essere semplificato con letture che oscillano tra un rozzo egoismo al Nord ed un lamentoso assistenzialismo al Sud. L’interpretazione dei dati non consente interpretazioni a senso unico.
Se infatti incrociamo i dati del PIL, delle entrate e della spesa pro capite delle singole regioni (e delle macro aree) comparati con la media nazionale colpisce come, tra il 1996 ed il 2006:
- si registri un lieve peggioramento del PIL pro capite del Mezzogiorno mentre cresce il suo contributo al totale delle entrate e, soprattutto, si avvicina alla media nazionale il rapporto entrate/PIL;
- malgrado un restringimento della forbice la spesa pro capite delle Amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno sia di oltre 20 punti percentuali inferiore a quella del Centro Nord;
- malgrado il PIL pro capite nel Centro Nord sia superiore di circa 50 punti a quello del Mezzogiorno nel rapporto Entrate/PIL il differenziale, che era di 20 punti nel 1996, si riduca a poco meno di 8 punti nel 2006.
Resta solo da ricordare che, a norma dell’articolo 53 della Costituzione, “il sistema tributario (dovrebbe essere) informato a criteri di progressività”.
Ma, insieme, non si può non riflettere sul fatto che, ancora nel 2006, quasi il 60 % del PIL del Mezzogiorno è costituito da spesa pubblica, e che non mancano sacche di improduttività e di sprechi tanto più intollerabili se si considera che, sempre nello stesso anno, le spese superavano del 37% le entrate accertate nell’area.
Le Tabelle A e B allegate possono consentire molte interessanti chiavi di lettura.