Sentenza 213/2008 della Corte Costituzionale
Estratto della Sentenza 213/2008 della Corte Costituzionale -Norme impugnate: Art. 2, c. 7°, della legge della Regione Sardegna 28/12/2006, n. 21; art. 2, c. 1°, lett. a) e c), della legge della Regione Sardegna 29/05/2007, n. 2
Decisione del 09/06/2008 Deposito del 18/06/2008
6. Le questioni proposte in ordine all'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2006 sono fondate.
6.1. L'art. 81, quarto comma, della Costituzione prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese.
Il principio, che è vincolante anche per le Regioni a
statuto speciale (da ultimo, sentenza n. 359 del 2007), è stato specificato da
questa Corte in varie pronunce, nelle quali si è chiarito, tra l'altro che:
- la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura,
non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende
effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 1 del 1966);
- la copertura è aleatoria se non tiene conto che ogni
anticipazione di entrate ha un suo costo (sentenza n. 54 del 1983);
- l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità
rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve
valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo,
valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 384 del
1991).
Alla luce di questi indirizzi giurisprudenziali, va ora
esaminata la questione posta dal rimettente sulla possibilità di coprire con crediti,
che verranno a scadenza in esercizi futuri, spese attuali inerenti all'esercizio
di riferimento.
Ed a questo proposito occorre osservare che caratteristica fondamentale
del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie
che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario. Infatti soltanto
riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue
fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il
tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica.
E' per questo che l'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese,
richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le
previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di
entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime.
In questo quadro è evidente che la copertura di spese
mediante crediti futuri, lede il suddetto principio costituzionale ed è tanto
più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri, lontani nel tempo.
Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora
venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di
"accertamento dell'entrata",
poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio
finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro.
Inoltre l'accertamento attuale di entrate future, operato
dalla Regione con la norma impugnata, risulta inattendibile, perché non tiene
conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere
in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata.
6.2. Le varie argomentazioni proposte dalla difesa della
Regione Sardegna risultano non solo infondate, là dove assumono, contro il principio
di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'accertabilità di
entrate future, ma anche inconferenti, là dove muovono dall'erroneo presupposto
che, nella specie, vi sia solo un fisiologico scostamento tra accertamento e
riscossione di entrata.
Invero la questione posta dalla disposizione censurata non
attiene affatto alla circostanza che possa esistere, come è ovvio, una discrasia
tra bilancio di competenza e di cassa, ovvero tra l'esercizio in cui matura
giuridicamente l'esigibilità del credito, rilevante ai fini dell'accertamento, e
l'esercizio in cui si incassa, in tutto o in parte, il relativo importo.
Neppure essa attiene alla eventualità, di per sé legittima, che possano essere
riportati dei crediti accertati, ma non riscossi, nei "residui
attivi" dell'anno successivo. La previsione del censurato articolo 2,
comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006 pone, invece, la ben diversa
questione del se si possa accertare come attualmente esigibile un credito futuro.
Questione da risolversi negativamente, per le ragioni appena indicate.
Né può parlarsi di «una operazione finanziaria
straordinaria», come afferma la difesa della Regione, poiché, come si desume da
quanto sopra detto, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, esclude anche
questa possibilità.
6.3. L'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna
n. 21 del 2006, deve, pertanto, essere dichiarato incostituzionale per violazione
dell'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione.
Restano assorbiti gli altri motivi di censura.