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Assessori: appendici del Presidente o qualcosa di più?

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di Tonino Dessì

La Giunta regionale, in vista dell'esame consiliare del disegno di legge concernente la riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione, ha presentato una serie di emendamenti concernenti l'attuazione delle disposizioni della Legge Statutaria sulle competenze degli organi istituzionali esecutivi (Presidente, Giunta, Assessori).

Vorrei sottoporre a discussione alcune riflessioni sul combinato disposto tra il disegno di legge sull’organizzazione amministrativa della Regione e questo corpo di emendamenti. A me pare che gli emendamenti facciano rientrare surrettiziamente dalla finestra qualcosa che il Consiglio regionale aveva cacciato dalla porta. Qualcuno ricorderà che l'originario disegno di legge statutaria praticamente sopprimeva il ruolo della Giunta e degli assessori, insieme al Presidente, come organi esecutivi della Regione, secondo quanto disposto dall’articolo 34 dello Statuto speciale del 1948. Alcuni studiosi (Melis, Pinna) sostennero che, a seguito dell’instaurazione del regime presidenziale introdotta nello Statuto sardo dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, quella norma statutaria (insieme all’altra che la confermava, l’articolo 41, secondo il quale contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale “preposti ai singoli rami dell’amministrazione” è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione) doveva considerarsi “implicitamente abrogata”.

Io obiettai sulla stampa che mai avevo sentito parlare della possibilità di abrogazioni implicite di norme costituzionali (per ovvi motivi, nel nostro ordinamento, le norme costituzionali debbono essere abrogate esplicitamente, altrimenti da un regime garantistico di Costituzione rigida si tornerebbe a un regime, debole sul piano democratico, di Costituzione mobile, com’era lo Statuto Albertino, la cui fragilità aprì le porte alle modifiche istituzionali imposte dal fascismo).

Nell’originario disegno di legge statutaria Giunta e assessori erano mere appendici del Presidente, dal quale, in virtù dell’elezione diretta, sarebbe dovuto promanare non solo il supremo potere di direzione politica, ma anche l’intero potere esecutivo, distribuibile discrezionalmente da lui stesso con atti di delega. Il Consiglio, sia pure in un quadro di modesta cultura istituzionale quale quello che caratterizza la Legge Statutaria, ha riportato il sistema al dettato dello Statuto speciale.

L’articolo 18 della Statutaria definisce le funzioni del Presidente della Regione in modo dettagliato e, all’ultimo comma, consente che egli, per il conseguimento di specifici obiettivi o per la realizzazione di specifici progetti, possa nominare fino a due “suoi” delegati, “i cui compiti sono stabiliti nell’atto di nomina sulla base di previsioni di legge”. Quel che il Presidente può parzialmente delegare a soggetti non membri della Giunta, pertanto, sono i “suoi” poteri, non quelli degli altri componenti della Giunta regionale, le cui competenze, secondo l’articolo 19, comma 1, della Legge Statutaria, sono determinate dalla legge. I componenti della Giunta poi, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 19, “svolgono autonomamente, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, gli incarichi a ciascuno attribuiti e sono responsabili degli indirizzi e degli atti che adottano nell’esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti”. Il Presidente deve esercitare il suo potere di direzione, quindi, non informalmente, ma con “atti” formali e non puntualmente ingerendosi nelle competenze assessoriali, bensì con direttive di carattere “generale”.

Nell’ambito delle competenze loro puntualmente attribuite dalla legge, inoltre, Giunta e assessori, ai sensi dell’articolo 21 della Statutaria, sono anch’essi titolari di poteri di direzione politica e amministrativa. La Legge Statutaria stabilisce che sia la legge a determinare il numero degli assessorati (da otto a dieci) e le rispettive competenze: è un’autorizzazione che la legge rinforzata “Statutaria”, di rango superiore, dà alla successiva legge ordinaria, non al Presidente della Regione.

Invece, nell’emendamento della Giunta relativo al numero e alle competenze degli assessorati, si prevede, al comma 3, che “in caso di nomina di più di otto assessori”, possano esserne istituiti fino a due ulteriori “con decreto del Presidente”, il quale in tal caso provvede ad attribuire loro sia competenze che i commi 1 e 2 dell’emendamento assegnano agli ordinari otto assessorati sia “eventuali ulteriori nuove competenze”.

Entriamo così in un regime extra-istituzionale (in quanto derogatorio della legge mediante atti non legislativi), per di più mediante un esercizio dello stesso combinato tra Presidente e partiti (nemmeno Gruppi consiliari, essendo la nomina degli assessori questione trattata dal Presidente fuori dal Consiglio), i quali possono concordemente, prima, decidere di nominare non otto, ma dieci assessori, poi, in deroga alla legge generale, concordare la ripartizione delle funzioni. I delegati del Presidente diventano così praticamente non due ma quattro, i titolari di funzioni esecutive restano, oltre al Presidente, dodici (otto assessori ordinari, due aggiuntivi e due delegati: altro che riduzione delle cariche!).

A questo punto si disvela un disegno molto preciso, che poco ha a che vedere con l’efficienza cui vorrebbe ispirarsi l’introduzione di un sistema presidenziale democratico: siamo alla pura e semplice commistione tra Presidente e partitocrazia.




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by Tonino Dessì last modified 2007-06-30 08:45

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