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Il quorum non si applica al referendum sulla legge statutaria

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di Piero Pinna

Secondo Piero Pinna, docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Sassari, il quorum non si applica al referendum sulla legge statutaria, in quanto la previsione del quorum strutturale sarebbe in realtà abrogata.


La legge sarda 21/2002 disciplina (art. 15) alcuni aspetti del procedimento referendario confermativo mediante rinvio alle disposizioni che riguardano il referendum abrogativo (legge 20/1957). Una di queste disposizioni (l’art. 14) prevede che la Corte d’appello dichiari invalido il referendum se non vi ha partecipato un terzo degli elettori (quorum strutturale).

Si è sviluppato un dibattito intorno alla legittimità costituzionale di tale norma e alla possibilità di promulgare la legge statutaria se il referendum confermativo venisse dichiarato invalido. Sono convinto che il mancato raggiungimento del quorum  precluderebbe la promulgazione della legge statutaria. L’art. 15 dello Statuto prevede infatti che la legge statutaria, sottoposta a referendum popolare, è promulgata se viene approvata dalla maggioranza dei voti validi. Quindi se il risultato referendario non è valido non c’è stata l’approvazione. Peraltro condivido la tesi dell’incostituzionalità del quorum (sostenuta da Chessa e Pubusa).

Intervengo nel dibattito per proporre un’interpretazione dell’art. 15 della legge 21/2002 che esclude l’applicazione del quorum strutturale al referendum sulla legge statutaria.

Il quorum strutturale in discussione era previsto dall’art. 32 dello Statuto che è stato abrogato espressamente dalla legge costituzionale n. 2/2001, facendo venir meno il referendum abrogativo regionale, la cui disciplina è ora attribuita alla legge statutaria.

La legge, dunque, avrebbe previsto un requisito di validità del referendum confermativo, sconosciuto alla legislazione statale e regionale, attraverso un mero rinvio alla legislazione sul referendum abrogativo, strutturalmente e funzionalmente molto diverso da quello confermativo, che per giunta nell’ordinamento regionale sardo non esiste più dal 2001 (la legge è del 2002). Inoltre, essa sarebbe intervenuta sulla disciplina del procedimento formativo della legge statutaria, che è riservata alla legge costituzionale. Peraltro, tutta la legge riguarda lo svolgimento del referendum. Il rinvio alla legislazione sul referendum abrogativo e a quella sulle elezioni del Consiglio regionale è disposto per integrare tale disciplina. Ma il rinvio all’intero art. 14, quindi anche al comma che considera l’invalidità del referendum per mancato conseguimento del quorum, introduce una norma estranea alla disciplina procedimentale. L’errore del legislatore è evidente. Ma è possibile porvi rimedio in via interpretativa, senza ricorrere alla Corte costituzionale? E’ difficile, ma non impossibile.

L’art. 15 della legge 21/2002 prevede che allo svolgimento del referendum approvativo si applica, fra l’altro, l’articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni. E’ vero che l’art. 14 non ha subito modificazioni espresse. Ma non si può certo trascurare la circostanza che è stata abrogata la disposizione statutaria sul referendum e quindi anche la norma che stabiliva che il referendum è valido se vi partecipa un terzo degli aventi diritto (art. 32, secondo comma). E l’effetto abrogativo si ripercuote inevitabilmente sulla disposizione del secondo comma del citato art. 14, che riporta la stessa identica formula statutaria abrogata. In più, la legge costituzionale del 2001 non si è limitata ad abrogare l’art. 32 dello Statuto, ma ha previsto che la disciplina del referendum abrogativo va stabilita dalla legge statutaria. Quindi il quorum strutturale di un terzo non può trovare il proprio fondamento in una legge ordinaria. E dunque la previsione del secondo comma dell’art. 14 della legge 20/1957 è incompatibile con l’art. 15 dello Statuto speciale, come modificato nel 2001. Questa incompatibilità determina o l’incostituzionalità – se la legge ordinaria è successiva a quella costituzionale - o l’abrogazione della norma legislativa – se la legge ordinaria è precedente a quella costituzionale -. Poiché la disposizione della legge ordinaria di cui discutiamo è precedente (1957) a quella costituzionale che ha modificato la disciplina referendaria (2001), essa è abrogata.

In definitiva, il rinvio all’art. 14 della legge del 1957, operato dalla legge del 2002 per la disciplina dello svolgimento del referendum sulla legge statutaria non riguarda il secondo comma di tale articolo, perché questo non è più vigente.

La regola secondo cui la consultazione referendaria è valida se vi partecipa un terzo degli elettori, dunque, non deve essere applicata dalla Corte d’appello quando si pronuncia sulla validità del referendum confermativo della legge statutaria, perché essa non è stata ‘incorporata’all’interno della disciplina dettata dalla legge 21/2002.

In conclusione, la previsione del quorum di un terzo degli elettori non si applica al referendum sulla legge statutaria perché essa è abrogata; e se è vigente, non si può applicare perché è incostituzionale. Ma in quest’ultimo caso, bisogna rivolgersi alla Corte costituzionale, come suggerito da Chessa.

by Piero Pinna last modified 2007-09-24 16:58

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