Personal tools
You are here: Home Argomenti Federalismo e Riforme Istituzionali Effetto Brunetta: la specificità sarda non diventi un handicap
Navigation
« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 

Effetto Brunetta: la specificità sarda non diventi un handicap

Document Actions
di Giorgio Macciotta *

Rinunciare alla “specialità” nel sistema di approvvigionamento delle risorse può consentire una più efficace contrattazione della “specialità” delle funzioni in sede di riforma dello Statuto. Cessando di essere privilegio, riacquisterebbe un ruolo di strumento della complessiva espansione dell’articolazione autonomistica del paese.


Occorre evitare che lo stile volutamente provocatorio del Ministro Brunetta impedisca di affrontare i temi reali da lui posti in materia di poteri e modalità di finanziamento delle Regioni a Statuto speciale.

Mi concentrerò sul tema delle modalità di finanziamento che è divenuto di particolare attualità a seguito dell’approvazione della legge di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Il disegno di legge presentato dal Ministro Calderoni apparentemente coinvolge solo le Regioni a statuto ordinario, a quelle speciali si applicano pochi articoli e, per il resto, ci si limita a un rinvio a modifiche introducibili con la tradizionale procedura delle norme di attuazione. Sembrerebbe dunque che nessun problema esista a continuare con il sistema attuale. La Sardegna che, a partire dal 2010, ha avuto riconosciuto un adeguamento significativo delle percentuali di compartecipazione (in particolare IVA e IRPEF) che dovrebbero garantire maggiori entrate (al netto delle maggiori spese per sanità e trasporti) pari a circa 2 miliardi di € potrebbe dunque vivere tranquilla.

A ben guardare non è così.

In primo luogo perché se, come sembra indispensabile, la Regione Sardegna rivendicherà l’assegnazione di quelle competenze non previste dall’attuale statuto e attribuite, dalla legge costituzionale 3/2001, alle regioni a Statuto ordinario occorreranno, tenendo conto dei costi sostenuti dalle amministrazioni statali nel 2006, non meno di 3 miliardi di € aggiuntivi. Se tale rivendicazione non venisse avanzata la “specialità” della Sardegna sarebbe caratterizzata da minori poteri rispetto alle regioni ordinarie.

In secondo luogo perché un sistema di assegnazione delle entrate sostanzialmente indipendente dalla valutazione delle spese cui con tali risorse si dovrebbe far fronte è chiaramente incompatibile con le regole costituzionali che prevedono la commisurazione delle entrate alla possibilità “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”, costo delle funzioni naturalmente valutato in relazione a quelli efficienti del sistema. Si tratta di un principio di corretta dell’amministrazione di cui sembra difficile contestare l’applicazione anche nei territori delle Regioni speciali.

Per tutte le istituzioni si dovrà, dunque, verificare, per usare un’espressione di economia aziendale, la correttezza dei costi “per unità di prodotto”. Ma, correttamente, dovrà essere anche verificata la quantità dei servizi forniti in relazione alla quantità della popolazione e alla estensione e configurazione del territorio: quante scuole, quante strade, quanti servizi sociali. Il costo di ciascuna “unità” moltiplicato per il numero delle “unità” necessarie consentirà di calcolare il fabbisogno standard. Si dovrà, infine, verificare se il prelievo locale è adeguato alla previsione costituzionale che, per dirla con la legge delega, prevede la “salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e (il) rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche”.

Sarà dunque impossibile giustificare gli sprechi di alcune Pubbliche amministrazioni, in particolare nel Mezzogiorno (pensiamo alla spesa pro capite per farmaci), ma anche accettare, come permanente, la sottodotazione di servizi che caratterizza le aree più deboli del paese.

Ma sarà anche evidente l’insostenibilità di un prelievo regionale e locale in un territorio come il Trentino che, grazie alle ingenti compartecipazioni ai tributi nazionali, è stabilmente inferiore a quello medio del Mezzogiorno (rispettivamente il 3,24% in rapporto al PIL, contro il 3,39 per il prelievo regionale e l’1,3 contro il 2,19% per quello locale).

L’attuale sistema, infatti, ha dato luogo a situazione che rappresentano veri e propri privilegi. La Val d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano si collocano, per quanto riguarda la ricchezza pro capite, tra i primi cinque territori del paese. Ci si dovrebbe attendere che in questi territori le risorse fiscali e contributive recuperate con il prelievo locale fossero più che sufficienti a “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” nonché le funzioni svolte sul territorio dalle altre pubbliche amministrazioni.

Così non è!

Nel 2006, l’ultimo anno per il quale disponiamo di conti consolidati e condivisi dai diversi livelli di governo, in Val d’Aosta, Trento e Bolzano le Pubbliche amministrazioni hanno speso più di quanto prelevato sul territorio (il 35, il 19 e il 15% rispettivamente). Se si considera che il PIL in quei territori era superiore a quello medio nazionale rispettivamente del 30, del 19 e del 31% c’è di che essere sorpresi di un simile contributo di “solidarietà nazionale”. Ancor più perplessi si rimane se si considera che la “solidarietà nazionale” verso il Mezzogiorno il cui PIL pro capite era inferiore di circa 32 punti alla media nazionale (e quindi di poco superiore alla metà di quello dei territori succitati) era, sia pur di poco, inferiore a quello ricevuto dalla Valle d’Aosta. Se ci si vuole limitare alla Sardegna emerge che, in un territorio con un PIL pro capite inferiore di 22 punti alla media nazionale (tra il 60 ed il 65% di quello dei territori più ricchi del paese), le pubbliche amministrazioni spendevano solo il 27,4% in più di quanto incassato sul territorio.

Si tratta dunque di rimuovere un privilegio e di evitare forme improprie di solidarietà.

Si tratta anche di evitare che quella ineludibile procedura di stima degli standard medi in materia di spese e di entrate veda le Regioni speciali isolate rispetto al sistema delle autonomie. Una simile condizione la Sardegna la ha già sperimentata. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80 passarono 10 anni per otternere modifiche dell’articolo 8 dello Statuto necessarie ad adeguare le compartecipazioni, sostituendo i tributi spazzati via dalla riforma del ’72. Altri 10 anni sono stati necessari per recuperare il gettito perso, a partire dalla 2° metà degli anni ’90 con la modifica del sistema fiscale e, in particolare, dell’accisa sugli oli minerali.

Rinunciare alla “specialità” nel sistema di approvvigionamento delle risorse, che viene vissuta a livello nazionale, e non senza ragione, come privilegio, può, d’altra parte, consentire una più efficace contrattazione della “specialità” delle funzioni in sede di riforma dello Statuto. Anche in tema di certezza delle entrate una linea più efficace della difesa pura e semplice dell’esistente può essere rappresentata dalla individuazione di meccanismi che diano maggiore tutela costituzionale in presenza di modifiche della struttura dei grandi tributi nazionali compartecipati. Se il regime delle entrate fosse comune tali norme garantirebbero la Sardegna e, insieme, l’intero sistema delle autonomie. La “specialità”, cessando di essere privilegio, o di essere come tale percepita, riacquisterebbe un ruolo di strumento della complessiva espansione dell’articolazione autonomistica del paese.

 

* Un estratto di questo articolo è stato pubblicato su La Nuova Sardegna del 30 aprile 2009

by Giorgio Macciotta last modified 2009-04-30 10:09

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards:

Bookmark and Share