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La Legge Statutaria: un'occasione mancata

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di Giorgio Macciotta
La nuova legge statutaria rischia di istituzionalizzare l’isolamento dalla società sarda del Consiglio regionale e delle forze politiche che attraverso esso si esprimono, e di ridurre l’azione di Governo ad una mediazione in sede di Consiglio Regionale sui singoli provvedimenti, sempre più defatigante e autoreferenziale.

Gonfalone RASLa legge statutaria giunge in Sardegna dopo anni di riforme imposte dal centro, con leggi costituzionali. L’originario Statuto di autonomia non esiste più.

Le norme che regolavano la forma di Governo e il sistema elettorale, sono state sostituite con la legge costituzionale 2 del 2001, che ha esteso alle Regioni speciali, sia pure in fase transitoria, l’assetto valido per le regioni ordinarie.

Non meno radicali le modificazioni “innominate”, quelle, cioè, che derivano dalla nuova ripartizione tra Stato e Regioni, con l’articolo 117 della Costituzione, del potere legislativo. Gli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto hanno perso ogni reale significato (se si esclude la materia degli Enti Locali) e, oggi, siamo costretti ad inseguire, per estendere anche alla Sardegna le maggiori competenze per materia previste per le regioni ordinarie.

Infine le norme in materia finanziaria, al di là del risultato quantitativamente positivo della recente vertenza con lo Stato, hanno mostrato l’incapacità di “resistenza” rispetto alla ordinaria legislazione statale. L’autonomia finanziaria è, di fatto, affidata alla casualità delle manovre economiche annuali sia con interventi mirati, positivi (il nuovo articolo 8 nell’ultima finanziaria) o negativi (le compartecipazioni al finanziamento della spesa sanitaria), sia con riforme fiscali che modificano la struttura di tributi compartecipati (l’imposta di fabbricazione degli olii minerali o quella sui redditi delle persone fisiche).

Una legge da giudicare con cautela

Se fosse sufficiente la ripresa del cammino, il recupero di storici ritardi (come quello sulla normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità), il giudizio sulla legge statutaria dovrebbe essere positivo. Ma probabilmente non basta.

Occorre maggiore cautela. Occorre capire se la legge approvata dal Consiglio regionale contiene quelle innovazioni e quel respiro strategico di cui c’è bisogno, in Italia e non solo in Sardegna, per gestire una fase di grande innovazione istituzionale e sociale.

La discussione si è svolta quasi esclusivamente sulla forma di Governo.

Ne è risultata una legge che non ha l’ambizione di dettare regole per la vita della “comunità” sarda, ma si limita a regolare l’istituzione “Regione Sardegna”, a tentare di regolare i rapporti di forza tra il Presidente ed il Consiglio regionale (a partire dalla sua maggioranza).

Sarebbe stato invece utile costruire le regole per il coinvolgimento dei cittadini sia come singoli (la partecipazione dei cittadini è stata resa, al contrario, più complessa attraverso un generale innalzamento delle condizioni per indire e rendere valido un referendum) sia attraverso le loro rappresentanze organizzate. Ma la concertazione sociale, che ha svolto un ruolo assai positivo nella recente vicenda nazionale e che è la regola nei rapporti europei, non è negli orizzonti della legge statutaria.

Federalismo interno?

La concertazione istituzionale si riduce al diritto, concesso a “quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione”, di richiedere un referendum abrogativo e ad un generico riferimento al “Consiglio delle Autonomie locali”. Sarebbe stato invece utile, per aprirsi al federalismo interno, attribuirgli un incisivo ruolo nel processo legislativo (prevedendo, ad esempio, maggioranze qualificate del Consiglio Regionale per l’approvazione di quei provvedimenti sui quali il Consiglio delle Autonomie locali avesse espresso parere negativo).

Il ruolo delle competenze tecnico-professionali (dalle Università alla Corte dei Conti) per supportare il lavoro legislativo e di governo non è stato neanche sfiorato.

Accade così che la nuova legge statutaria rischi di istituzionalizzare, attraverso una asfittica normativa, l’isolamento dalla società sarda del Consiglio regionale e delle forze politiche che attraverso esso si esprimono.

Non meno rilevante il rischio che, al di là del riaffermato presidenzialismo, anche il secondo canale di collegamento tra istituzioni e cittadini, quello realizzato con il rapporto tra Presidente e società civile, tramite l’elezione diretta, sia cancellato riducendo l’azione di Governo ad una mediazione in sede di Consiglio Regionale sui singoli provvedimenti, sempre più defatigante e autoreferenziale.

Ecco perché, se la si guarda con una simile ottica, la legge statutaria è più che deludente: rappresenta una clamorosa occasione perduta.




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by Giorgio Macciotta last modified 2007-06-02 10:11

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