Corte di Giustizia Europea: la sentenza Portogallo vs Commissione UE
Il 6 settembre 2006 la Corte di Giustizia Europea emanò un'importante sentenza nella quale venivano precisati i criteri per valutare l'indipendenza politica e fiscale delle Regioni rispetto allo Stato centrale nei casi di Aiuto di Stato. Anche in questo caso, come in quello successivo della recente sentenza dell'11 settembre, c'è molto da imparare in vista del federalismo fiscale, ma anche per quanti parlano di "fiscalità di vantaggio" per la Sardegna.

COMUNICATO STAMPA N. 66/06 del 6 settembre 2006
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NEL CASO C-88/03
Nel 1999, l'assemblea legislativa della Regione delle Azzorre adottò dettagliate regole per l'adattamento del sistema fiscale nazionale alle specificità regionali, in linea con i poteri di cui disponeva in questa materia. Queste norme includevano una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito d'impresa che veniva applicata automaticamente a tutti gli operatori economici. Questa riduzione è disegnata specificamente per aiutare le attività localizzate nella Regione delle Azzorre a superare gli handicap strutturali derivanti dall'insediamento in una regione isolata alla periferia della Comunità.
Questo schema fiscale fu notificato in ritardo alla Commissione e venne applicato senza essere stato preventivamente autorizzato. Una volta esaminate le misure, la Commissione giunse alla conclusione che esse costituissero aiuto al funzionamento che poteva essere autorizzato solo se, in accordo con gli Orientamenti sugli di Stato a Finalità Regionale, fossero giustificate dal contributo allo sviluppo regionale e fossero proporzionali ai sovraccosti che intendevano compensare. Queste misure, inoltre, non potevano essere applicate alle società finanziarie o a società che svolgono attività "inter gruppo" (attività la cui base economica era rappresentata dall'erogare servizi nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo), come pure ad attività che non contribuivano sufficientemente allo sviluppo regionale. Nella sua decisione, la Commissione ordinò al Protogallo di assumere tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti assegnati a queste società.
Il Portogallo ha presentato ricorso contro questa decisione di fronte alla Corte di Giustizia Europea, in particolare per ciò che riguarda la classificazione delle misure quali Aiuti di Stato.
La Corte osserva, prima di tutto, che il Trattato UE proibisce misure selettive di Aiuto di Stato, vale a dire, misure che favoriscano certe attività o la produzione di certi beni. In ogni caso, tali misure non costituiscono Aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune qualora siano giustificate dalla struttura naturale o generale del sistema fiscale.
La Corte ha stabilito che le misure adottate dagli organi regionali di uno Stato Membro rientrano nelle previsioni comunitarie sugli Aiuti di Stato analogamente alle misure adottate dallo Stato centrale.
La Corte osserva che, al fine di determinare la selettività delle misure adottate da un organo intermedio dello Stato che stabilisce una minore aliquota in una parte del territorio dello Stato membro, si deve esaminare se la misura viene adottata da quell'organo nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto a quelli del potere centrale. Si deve inoltre tenere conto se quella misura attualmente applicata a tutte le società localizzate, o a tutte le produzioni di beni, in quel territorio rientra nella competenza di quell'organo.
La determinazione se una misura fiscale sia selettiva deve comunque essere limitata all'area geografica dove l'autorità locale o regionale occupa un ruolo fondamentale nella definizione dell'ambiente politico ed economico nel quale operano le società presenti sul territorio sotto la sua competenza.
In quel contesto, l'esercizio di sufficienti autonomi poteri richiede che la decisione debba essere assunta da un'autorità regionale o locale che ha, da un punto di vista costituzionale, uno status politico e amministrativo separato da quello del governo centrale. Inoltre, deve essere adottato senza che il governo centrale possa intervenire direttamente sul suo contenuto. Infine, le conseguenza finanziarie di una riduzione dell'aliquota nazionale per le società nella regione non deve comportare aiuti o sussidi provenienti da altre regioni o dal governo centrale. L'autorità regionale o locale deve assumere le conseguenze politiche e finanziarie di questa misura.
I due aspetti della politica fiscale del Governo regionale delle Azzorre, la decisione di ridurre l'onere impositivo regionale esercitando il proprio potere di ridurre l'aliquota dell'imposta sui redditi e l'adempimento della sua funzione di correggere gli squilibri derivanti dall'insularità, sono inestricabilmente legati e dipendenti, dal punto di vista finanziario, dai trasferimenti finanziari gestiti dal governo centrale.
In queste circostanze, la Corte trova che queste misure devono essere valutate in relazione all'intero territorio portoghese, nel cui contesto esse appaiono essere misure selettive, e non generali.
Infine, la Corte esamina se quello schema può essere giustificato dalla natura e dalla struttura complessiva del sistema fiscale portoghese, materia che spetta allo Stato Membro dimostrare. La Corte trova che il Governo portoghese non ha provato che l'adozione delle misure in questione fosse necessario al funzionamento e all'efficacia del sistema fiscale generale.
Di conseguenza, la Corte rigetta l'azione avanzata dal Portogallo.
Il testo completo della sentenza (in inglese) può essere scaricato dal sito internet della Corte al seguente indirizzo:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=rechercher&numaff=C-88/03