Il probabile successo dei CUS, i "contratti di unione solidale"
Se non adorassimo ancora i feticci ci saremmo accorti che il matrimonio, quello religioso ma anche quello civile, è un reperto archeologico della società contadina, pensato per unire le forze nel duro lavoro dei campi, per dare braccia ed un erede e come rimedio alla concupiscenza. Se non fossimo dominati dalle proiezioni di un passato lontano, ci renderemmo conto che oggi i figli si fanno con pari dignità indifferentemente fuori e dentro il matrimonio, che la sessualità si sviluppa meglio nella libertà e che si vive per molti anni insieme senza vincoli giuridici prima di convolare o dirsi addio. Se non fossimo degli inguaribili romantici o degli acritici bigotti potremo vedere l’assurdità di un contratto senza possibilità di rescissione (il matrimonio come sacramento, traduzione religiosa dell’amore eterno) o di un contratto con risoluzione volutamente complicata e costosa, anche quando l’oggetto del contratto, la convivenza, l’unione amorosa e spirituale, non esiste più. Ecco perché, se il CUS (Contratto di unione solidale) un pregio c’è l’ha forse è riconducibile alla sua previsione più assurda e punitiva: lo spostamento della celebrazione dal Comune al Giudice di pace o davanti al notaio. Certo unirsi in coppia al Palazzo di giustizia, dove la gente di solito litiga, fra codici e fascicoli, o davanti ad un notaio, che evoca l’idea della esosa parcella, è, sul piano sociale, un non senso. Eppure, almeno inizialmente, un pregio ce l’ha: si squarcia quel velo simbolico che, con la cerimonia e la pompa, davano al matrimonio quell’alone di mistero e di magia che ne faceva perdere, almeno sul piano giuridico, il carattere di una semplice convenzione. Ed è stata, per di più, la “pensata” per riuscire a trovare i numeri al Senato necessari a dare finalmente via libera alle unioni di fatto, a far loro acquistare rilevanza giuridica.
Ma è solo un fatto formale e simbolico a spostare quella pattuglia di Parlamentari del centrodestra (Alfredo Biondi, Del Pennino ed altri) necessari per dare via libera anche in Italia alla nuova disciplina? E’ solo una trovata, indubbiamente intelligente, del presidente della commissione Giustizia del Senato Cesare Salvi, a rendere fattibile la riforma? O il “Contratto di unione solidale” è cosa diversa dai Dico? Ed è un fatto solo simbolico e formale l’inserito dei CUS nel codice civile? In effetti, a parte questi aspetti esteriori, il Cus come il Dico può essere stipulato da due persone, anche dello stesso sesso, “per l’organizzazione della vita in comune”. Il Cus si stipula con una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o a un notaio, ma nel secondo caso va trasmesso entro dieci giorni all’ufficio del giudice di pace, che provvede poi a inserirlo in un apposito registro. Per rescindere il Cus, invece, basta anche la decisione unilaterale di uno dei due conviventi, della parte “che intende porre fine al contratto”, che “manifesta la propria volontà all’altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace”.
Come per le unioni patrimoniali, la coppia stipulatrice del Cus può decidere se vivere in comunione o separazione dei beni, ma – e qui assumono rilievo effetti pubblicistici - ha accesso alla facilitazioni previste nei concorsi pubblici per i coniugati, oltre a poter esercitare la reversibilità dei contratti di affitto. Ancora, sul versante sanitario, il testo Salvi prevede che tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario “sono adottate dall’altra parte di un’unione solidale”, salvo diversa indicazione scritta dell’interessato. Per quanto riguarda la reversibilità della pensione, che è forse il punto più delicato, l’ultimo articolo del testo l’ammette anche se rimanda alla riforma del sistema pensionistico e a successive leggi l’individuazione delle modalità per l’attribuzione alla parte superstite, della pensione o di una quota di essa, specificando che tale legge dovrà prevedere un numero minimo di anni di convivenza in regime di Cus, per poter accedere a questa facoltà. Come si vede, benché l’inserimento nel codice civile, vuole delinearne la natura solo privatistica, i Cus hanno un’indubbia rilevanza pubblicistica, anche se nulla si prevede sull’eredità, sulla quale, dunque, si può disporre solo con testamento.
Rimane poi fuori la questione più
delicata dei figli: che collocazione hanno nelle famiglie dei genitori? Sono
nipoti e cugini o vivono senza parenti? E per le adozioni? Che diritti hanno le
coppie unite col Cus? Come si vede ci sono tante questioni non secondarie sul
piano giuridico da affinare. Ma in questa delicata e incandescente materia va
bene anche procedere per gradi. Oggi è bene squarciare il velo dell’ipocrisia e
del bigottismo il resto lo farà il tempo. Del resto, è prevedibile che questa
disciplina incontri i favori delle giovani generazioni, sempre meno disposte ad
assumere romanticamente un vincolo per la vita quando la gelida quotidianità
mostra l’alto numero di fallimenti con costose e dolorose procedure di
separazione e divorzio. Ed è proprio la maggior semplicità della risoluzione a
rendere accattivante la nuova disciplina. E’ ragionevole anche l’idea che i
rapporti patrimoniali si consolidano col perdurare nel tempo dell’unione,
insomma che il fatto economico viene dopo quello affettivo e morale. Poi c’è la
disciplina dirompente delle unioni fra persone dello stesso sesso, su cui c’è
l’opposizione dura o la riserva dei moralisti d’ogni tipo.
Ma, a ben vedere, è il probabile successo della nuova disciplina la ragione dell’opposizione della Chiesa e dei tradizionalisti di tutte le parrocchie: perché ricorrere ad un reperto della società contadina (il matrimonio eterno o di non agevole scioglimento) quando c’è uno strumento agile e semplice più rispondente alle esigenze della coppia di oggi?
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