Tasse turistiche: una sentenza piena di sorprese
All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale sulle "tasse turistiche", si è svolto un importante dibattito a Sassari per valutarne il complesso e importante contenuto. Ecco la sintesi del dibattito a cura di uno dei promotori dell'iniziativa. Emerge un dubbio: che la sentenza prometta cose che un sistema di federalismo fiscale non potrà sopportare.
All’indomani della
pubblicazione integrale della sentenza della Corte Costituzionale che in parte
ha bocciato e in parte rimandato (alla corte Europea) le tasse sul lusso della Regione
Sardegna, e del risultato elettorale che riporta al centro della politica il
federalismo fiscale in salsa padana, il Dipartimento di Economia, Impresa,
Regolamentazione dell’Università di Sassari, insieme all’Associazione degli
Industriali del Nord Sardegna, Equitalia, ANCI Sardegna, Confcommercio, Camera
degli Avvocati Tributaristi di Sassari, ha promosso un dibattito sugli spazi di
autonomia tributaria della Sardegna.
L’obbiettivo era quello di chiarire pubblicamente
i termini della corposa sentenza (scritta ancora una volta in maniera oscura e
inutilmente contorta) per capire non solo gli errori commessi ma soprattutto le
opportunità e i rischi connessi all’impiego della leva tributaria a livello
locale in un quadro ancora altamente incompleta (nel quale di fatto sono le
sentenze delle diverse Corti a dettar legge).
Nel suo intervento Giorgio Macciotta, consigliere del
CNEL, dopo aver osservato come di fatto gli spazi di autonomia tributaria per la Regione non si sono
ristretti ma rischiano invece di diventare estremamente complicati quelli dei
comuni se non si chiarisce nello Statuto la divisione del lavoro fra i due
livelli di governo, ha ribadito per la Sardegna – alla luce delle proiezioni di entrata
- la convenienza a partecipare alla definizione di un sistema nazionale
equilibrato (valido tanto per le regioni ordinarie quanto per quelle speciali)
piuttosto che seguire la strada dei 10/10 delle imposte o dei tributi propri
sostitutivi di quelli dello Stato.
Secondo Valerio
Ficari, dell’Università di Sassari, la sentenza n.102, nell’escludere sia la
natura turistico ambientale dei tributi sulla vendita e sul possesso delle
seconde case che il principio del ne bis
in idem (non due volte per la medesima cosa) appartenga al sistema tributario
statale permette di ipotizzare un’imposta regionale sarda sulle plusvalenze
immobiliari nonché un’imposta patrimoniale a condizione, però, che questa
ricalchi fedelmente la ratio e le
caratteristiche soggettive/oggettive dell’imposta sul reddito diverso ex art.67
Tuir e dell’Ici senza alcuna discriminazione soggettiva; la sentenza, inoltre,
riconosce alla Regione il possibile ruolo di modulare discrezionalmente
l’autonomia tributaria dei comuni sardi con una propria legge.
Per il
costituzionalista Andrea Morrone,
dell’Università di Bologna, la sentenza promette cose che un sistema di
federalismo fiscale non può sopportare. Riconosce l’autonomia impositiva della
Regione Sardegna in termini di “autodeterminazione” tributaria ma la subordina
all’illimitato potere di conformazione del legislatore statale nella
definizione del sistema tributario. Annulla, di conseguenza, le imposte sulle
plusvalenze e sulle seconde case rispettivamente perché l’una duplica
un’imposta statale e l’altra discrimina i contribuenti, ma ammette l’imposta regionale
di soggiorno che, pensata per ragioni di sostenibilità turistico-ambientale e
per ridurre l’evasione fiscale, grava esclusivamente sui “non residenti”.
Un
vero groviglio di contraddizioni sottolineate ulteriormente da Andrea Carinci, della stessa
università, che a caldo ne ricorda due in particolare. La prima, attiene ai
poteri che la Regione
Sardegna si vede riconosciuti. È innegabile, infatti, che sebbene
“perda” due delle quattro imposte introdotte, alla Sardegna vanno oggi
riconosciuti poteri negati invece alle altre Regioni, quali in particolare
quello di disciplinare tributi statali e, soprattutto, di duplicarli su base
regionale. Per la
Regione Sardegna, insomma, il saldo dopo questa sentenza appare
decisamente positivo. La seconda coinvolge il rapporto Regione enti locali. Qui
la Corte rimette
alla piena discrezionalità della Regione la disciplina dei tributi locali. Serve
dunque un serrato confronto fra Regione ed enti locali per evitare che la piena
discrezionalità di traduca, nei fatti, in un’espropriazione di ogni margine di
autonomia per gli enti locali stessi.
Per Giuliana Carboni dell’Università di Sassari, la Regione Sardegna dovrebbe adempiere a due premesse indefettibili dell'autonomia finanziaria: l'istituzione di un organo di coordinamento finanziario degli enti locali e l'approvazione di una legge di armonizzazione dei bilanci pubblici. Infine, mettendo insieme le riflessioni sulla sentenza con la lucida ricostruzione da parte di Francesco Pigliaru, all’epoca assessore alla programmazione della Ras, delle fasi di elaborazione del pacchetto tasse, i numerosi partecipanti all’evento sono concordi nel ritenere che l’intuizione iniziale sia ancora in gran parte valida (internalizzare i benefici derivanti dalla qualità ambientale derivante dalle costose politiche pubbliche locali) ma la soluzione tecnica vada completamente rivista e corretta (a partire fra l’altro da una più puntuale ricognizione dei benefici effettivi dell’imposizione e dall’eliminazione delle discriminazioni) non solo per rispettare l’ordinamento attuale ma soprattutto per evitare un’applicazione irresponsabile e alla fine autolesionistica dell’autonomia tributaria.
Un'occasione mancata...
E' proprio questo, a mio avviso, il punto fondamentale: compartecipazioni o tributi propri?
Gli Statuti sono tutti accomunati da due punti che riguardano la loro finanza: il primo riguarda l’assegnazione di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali; il secondo è costituito dalla possibilità di istituire tributi propri. Le compartecipazioni furono introdotte in Sicilia nel 1965, e successivamente estese a Valle d’Aosta (1981), alla Sardegna (1983), al Friuli Venezia Giulia (1984) e al Trentino (1989). Assegnate in misura fissa e ripartite in base al gettito delle relative imposte riscosso nel territorio regionale, le compartecipazioni costituiscono il principale strumento di finanziamento delle regioni a Statuto Speciale. In genere, tale metodo di finanziamento, viene annoverato tra gli strumenti con i quali perseguire l’autonomia tributaria. A giudizio di chi scrive non è proprio così: se potessimo posizionare le compartecipazioni lungo un continuum che va dai tributi propri ai trasferimenti, ordinando in questo modo le entrate per grado di autonomia, le compartecipazioni sarebbero sicuramente più vicine ai trasferimenti che non alle entrate proprie. Diverso è il discorso se si prendono in considerazione i tributi propri. Tutte le regioni a Statuto Speciale prevedono la possibilità d’istituzione ma, se escludiamo la modesta imposta di soggiorno del Trentino Alto Adige e l’esperienza sarda, oggetto di questa discussione, non è mai stata messa in pratica. Perché questo? Sempre a giudizio di chi scrive la Compartecipazione non richiede nessun onere da parte del governo regionale, perché è lo Stato che istituisce e gestisce l’imposta che comunque è e rimane imposta erariale. L’imposizione di tributi propri invece prevede per il politico-amministratore un ruolo attivo nel recupero delle risorse che dovrà gestire. Potrebbe sembrare un’analisi semplicistica in realtà, secondo chi scrive, si tratta di un concetto che costituisce l’anima del federalismo fiscale.
Il punto fondamentale consiste nel cercare di cambiare il profilo degli amministratori locali: da mediatori, alla ricerca di sempre maggiori risorse provenienti dal Governo centrale e dal bilancio dello Stato, a veri Amministratori impegnati nel reperimento di tali risorse e, quindi, maggiormente responsabilizzati sul loro utilizzo. La scelta del Governo regionale sardo è stata quella di escludere dall’imposizione i residenti sardi con giustificazioni ritenute infondate dalla Corte. Tale scelta è stata motivata dal fatto che sarebbe stato troppo “costoso e rischioso” per la Regione sottoporre a tassazione anche i residenti (quindi i propri elettori).