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Tasse turistiche: una sentenza piena di sorprese

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di Marco Vannini

All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale sulle "tasse turistiche", si è svolto un importante dibattito a Sassari per valutarne il complesso e importante contenuto. Ecco la sintesi del dibattito a cura di uno dei promotori dell'iniziativa. Emerge un dubbio: che la sentenza prometta cose che un sistema di federalismo fiscale non potrà sopportare.


All’indomani della pubblicazione integrale della sentenza della Corte Costituzionale che in parte ha bocciato e in parte rimandato (alla corte Europea) le tasse sul lusso della Regione Sardegna, e del risultato elettorale che riporta al centro della politica il federalismo fiscale in salsa padana, il Dipartimento di Economia, Impresa, Regolamentazione dell’Università di Sassari, insieme all’Associazione degli Industriali del Nord Sardegna, Equitalia, ANCI Sardegna, Confcommercio, Camera degli Avvocati Tributaristi di Sassari, ha promosso un dibattito sugli spazi di autonomia tributaria della Sardegna.

L’obbiettivo era quello di chiarire pubblicamente i termini della corposa sentenza (scritta ancora una volta in maniera oscura e inutilmente contorta) per capire non solo gli errori commessi ma soprattutto le opportunità e i rischi connessi all’impiego della leva tributaria a livello locale in un quadro ancora altamente incompleta (nel quale di fatto sono le sentenze delle diverse Corti a dettar legge).

Nel suo intervento Giorgio Macciotta, consigliere del CNEL, dopo aver osservato come di fatto gli spazi di autonomia tributaria per la Regione non si sono ristretti ma rischiano invece di diventare estremamente complicati quelli dei comuni se non si chiarisce nello Statuto la divisione del lavoro fra i due livelli di governo, ha ribadito per la Sardegna – alla luce delle proiezioni di entrata - la convenienza a partecipare alla definizione di un sistema nazionale equilibrato (valido tanto per le regioni ordinarie quanto per quelle speciali) piuttosto che seguire la strada dei 10/10 delle imposte o dei tributi propri sostitutivi di quelli dello Stato.

Secondo Valerio Ficari, dell’Università di Sassari, la sentenza n.102, nell’escludere sia la natura turistico ambientale dei tributi sulla vendita e sul possesso delle seconde case che il principio del ne bis in idem (non due volte per la medesima cosa) appartenga al sistema tributario statale permette di ipotizzare un’imposta regionale sarda sulle plusvalenze immobiliari nonché un’imposta patrimoniale a condizione, però, che questa ricalchi fedelmente la ratio e le caratteristiche soggettive/oggettive dell’imposta sul reddito diverso ex art.67 Tuir e dell’Ici senza alcuna discriminazione soggettiva; la sentenza, inoltre, riconosce alla Regione il possibile ruolo di modulare discrezionalmente l’autonomia tributaria dei comuni sardi con una propria legge.

Per il costituzionalista Andrea Morrone, dell’Università di Bologna, la sentenza promette cose che un sistema di federalismo fiscale non può sopportare. Riconosce l’autonomia impositiva della Regione Sardegna in termini di “autodeterminazione” tributaria ma la subordina all’illimitato potere di conformazione del legislatore statale nella definizione del sistema tributario. Annulla, di conseguenza, le imposte sulle plusvalenze e sulle seconde case rispettivamente perché l’una duplica un’imposta statale e l’altra discrimina i contribuenti, ma ammette l’imposta regionale di soggiorno che, pensata per ragioni di sostenibilità turistico-ambientale e per ridurre l’evasione fiscale, grava esclusivamente sui “non residenti”.

Un vero groviglio di contraddizioni sottolineate ulteriormente da Andrea Carinci, della stessa università, che a caldo ne ricorda due in particolare. La prima, attiene ai poteri che la Regione Sardegna si vede riconosciuti. È innegabile, infatti, che sebbene “perda” due delle quattro imposte introdotte, alla Sardegna vanno oggi riconosciuti poteri negati invece alle altre Regioni, quali in particolare quello di disciplinare tributi statali e, soprattutto, di duplicarli su base regionale. Per la Regione Sardegna, insomma, il saldo dopo questa sentenza appare decisamente positivo. La seconda coinvolge il rapporto Regione enti locali. Qui la Corte rimette alla piena discrezionalità della Regione la disciplina dei tributi locali. Serve dunque un serrato confronto fra Regione ed enti locali per evitare che la piena discrezionalità di traduca, nei fatti, in un’espropriazione di ogni margine di autonomia per gli enti locali stessi.

Per Giuliana Carboni dell’Università di Sassari, la Regione Sardegna dovrebbe adempiere a due premesse indefettibili dell'autonomia finanziaria: l'istituzione di un organo di coordinamento finanziario degli enti locali e l'approvazione di una legge di armonizzazione dei bilanci pubblici. Infine, mettendo insieme le riflessioni sulla sentenza con la lucida ricostruzione da parte di Francesco Pigliaru, all’epoca assessore alla programmazione della Ras, delle fasi di elaborazione del pacchetto tasse, i numerosi partecipanti all’evento sono concordi nel ritenere che l’intuizione iniziale sia ancora in gran parte valida (internalizzare i benefici derivanti dalla qualità ambientale derivante dalle costose politiche pubbliche locali) ma la soluzione tecnica vada completamente rivista e corretta (a partire fra l’altro da una più puntuale ricognizione dei benefici effettivi dell’imposizione e dall’eliminazione delle discriminazioni) non solo per rispettare l’ordinamento attuale ma soprattutto per evitare un’applicazione irresponsabile e alla fine autolesionistica dell’autonomia tributaria.

by Marco Vannini last modified 2008-06-07 08:41

Un'occasione mancata...

Posted by Gabriele Serra at 2008-09-26 10:14
Perchè “occasione mancata”? l'esperimento di autonomia tributaria delle Regione Sardegna richiama una manifestazione evidente dello scarto tra l’obiettivo effettivamente raggiunto e quello possibile (o auspicabile). Le circostanze erano favorevoli (la “specialità” dell’ordinamento sardo e i privilegi concessi dallo Statuto) ma non sono state sfruttate nel modo migliore. Affiancare tributi regionali alle compartecipazioni è una modalità di finanziamento decentrato auspicabile, perché in questo modo l’ente locale condivide con lo Stato l’impopolarità dell’imposizione e la comunità territoriale percepisce un chiaro incentivo (economico) a valutare con maggiore attenzione l’efficacia di chi governa localmente. Tuttavia, ecco perché “occasione mancata”, le imposte sarde discriminano fortemente tra residenti e non residenti, e lo fanno, secondo il Porf. Pigliaru, nel senso politicamente più banale: chi risiede nella Regione è esentato. “Qual è il politico sardo che tasserebbe i residenti?”
E' proprio questo, a mio avviso, il punto fondamentale: compartecipazioni o tributi propri?
Gli Statuti sono tutti accomunati da due punti che riguardano la loro finanza: il primo riguarda l’assegnazione di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali; il secondo è costituito dalla possibilità di istituire tributi propri. Le compartecipazioni furono introdotte in Sicilia nel 1965, e successivamente estese a Valle d’Aosta (1981), alla Sardegna (1983), al Friuli Venezia Giulia (1984) e al Trentino (1989). Assegnate in misura fissa e ripartite in base al gettito delle relative imposte riscosso nel territorio regionale, le compartecipazioni costituiscono il principale strumento di finanziamento delle regioni a Statuto Speciale. In genere, tale metodo di finanziamento, viene annoverato tra gli strumenti con i quali perseguire l’autonomia tributaria. A giudizio di chi scrive non è proprio così: se potessimo posizionare le compartecipazioni lungo un continuum che va dai tributi propri ai trasferimenti, ordinando in questo modo le entrate per grado di autonomia, le compartecipazioni sarebbero sicuramente più vicine ai trasferimenti che non alle entrate proprie. Diverso è il discorso se si prendono in considerazione i tributi propri. Tutte le regioni a Statuto Speciale prevedono la possibilità d’istituzione ma, se escludiamo la modesta imposta di soggiorno del Trentino Alto Adige e l’esperienza sarda, oggetto di questa discussione, non è mai stata messa in pratica. Perché questo? Sempre a giudizio di chi scrive la Compartecipazione non richiede nessun onere da parte del governo regionale, perché è lo Stato che istituisce e gestisce l’imposta che comunque è e rimane imposta erariale. L’imposizione di tributi propri invece prevede per il politico-amministratore un ruolo attivo nel recupero delle risorse che dovrà gestire. Potrebbe sembrare un’analisi semplicistica in realtà, secondo chi scrive, si tratta di un concetto che costituisce l’anima del federalismo fiscale.
Il punto fondamentale consiste nel cercare di cambiare il profilo degli amministratori locali: da mediatori, alla ricerca di sempre maggiori risorse provenienti dal Governo centrale e dal bilancio dello Stato, a veri Amministratori impegnati nel reperimento di tali risorse e, quindi, maggiormente responsabilizzati sul loro utilizzo. La scelta del Governo regionale sardo è stata quella di escludere dall’imposizione i residenti sardi con giustificazioni ritenute infondate dalla Corte. Tale scelta è stata motivata dal fatto che sarebbe stato troppo “costoso e rischioso” per la Regione sottoporre a tassazione anche i residenti (quindi i propri elettori).

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