La compensazione della flessibilità
Gentilissima dott.ssa Pinna,
sono d’accordo su tante Sue osservazioni contenute nell’articolo "Il precariato è un male, ma l'art. 36 della finanziaria regionale non è la cura migliore".
Sono d’accordo quando scrive che i contratti atipici diventano un male sociale in assenza di forme adeguate di compensazione per la temporaneità contrattuale.
Sono d’accordo quando scrive che in Italia il termine flessibilità si è ormai identificato con il termine precarietà.
Non condivido le Sue preoccupazioni sulle possibile conseguenze negative dell’articolo 36 della legge finanziaria regionale. O meglio le mie preoccupazioni non coincidono con le Sue. Nell’articolo esprime il timore che possano essere stabilizzati con meccanismi automatici anche coloro i quali sono stati reclutati attraverso procedure selettive pubbliche ma gestite dall’Amministrazione con un alto tasso di discrezionalità. Il timore è, quindi, che possano essere stabilizzati anche soggetti incapaci ed impreparati.
A mio giudizio, le Sue preoccupazioni, pur comprensibili, partono da un presupposto non condivisibile: che il concorso pubblico, quello vero con due prove scritte ed un esame orale con sorteggio delle domande, sia effettivamente in grado di reclutare i migliori. Di conseguenza, se la stabilizzazione riguardasse solo questi soggetti il risultato potrebbe essere ottimale.
Il punto, per me, è un altro.
Il problema non è capire chi debba essere stabilizzato e come debba esserlo. Questo è un problema transitorio che deve essere risolto esclusivamente per porre fine alle distorsioni economiche e sociali che la flessibilità simil precarietà ha determinato.
Il problema non è nemmeno capire quale debba essere la strada migliore per arrivare all’agognato contratto stabile.
La stabilità a mio avviso non deve essere il traguardo.
Il traguardo deve essere, perché lo impone l’economia moderna, la flessibilità.
I punti centrali sono quindi due.
Il primo punto è che i contratti atipici devono poter essere stipulati esclusivamente quando e dove servono. Il presupposto di un contratto atipico deve essere l’esigenza di flessibilità e non l’esigenza di pagare meno un lavoratore. Questa regola, a mio giudizio, dovrebbe essere prevista a pena di nullità del contratto o di automatica conversione in un contratto a tempo indeterminato.
Il secondo punto è che i contratti atipici devono necessariamente essere accompagnati da forme adeguate di compensazione della temporaneità: i lavoratori atipici devono costare di più dei lavoratori stabili a parità di funzioni e di mansioni.
Il rispetto di quest’ultima condizione determinerà automaticamente il rispetto della prima. L’imprenditore attento si guarderà bene dall’assumere una centralinista a tempo determinato (per tutta la vita) se questa gli andrà a costare il doppio.
Forse così la flessibilità ritornerà ad essere una scelta di lavoro e di vita e smetterà di essere la schiavitù degli anni moderni.
Questo è solo il punto di vista di una lavoratrice alla quale non dispiacerebbe essere flessibile, “para-autonoma”, per tutta la vita.