Question Time sulla Statutaria
La Statutaria affronta temi cruciali come forma di governo, bilanciamento di poteri, referendum, conflitto di interessi. Le soluzioni che propone sono adeguate? Per mantenere viva una riflessione sulle riforme che vada oltre il 21 ottobre, abbiamo compilato un elenco di domande, certamente incompleto ma non fazioso. Chi vuole può aggiungere altre domande, e libertà di risposta a quanti vorranno farlo.
Nel 1999, la riforma federalista ha dato il via ad una serie di atti che hanno innovato il sistema di relazioni Stato-Regioni. In particolare è stato attivato un processo di riscrittura dei patti Stato-Regioni (rappresentati dagli Statuti regionali, che dovrebbero definire diritti, competenze e obblighi reciproci) ed è stata sancita l’autonomia delle Regioni nella definizione, organizzazione e funzionamento delle proprie strutture istituzionali (la legge Statutaria). Infatti, questa non deve essere più approvata “con legge della Repubblica” ma con l’approvazione del Consiglio Regionale “a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi” e con la possibilità per il Governo di “promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.”
Le domande per il Question Time
Statuto versus Statutaria
Nel corso di questo periodo nessuno ha
pensato alla domanda che, per la Sardegna, stava a monte della Statutaria:
- quale rapporto tra Statuto speciale e legge Statutaria? O, ancora più radicalmente: “Serve ancora la specialità, garantita da norme di rango Costituzionale?”
- Se la risposta è positiva quale rapporto deve instaurarsi tra autonomia speciale e autonomia differenziata a norma dei commi 3 e 4 della Costituzione?
Forma di governo e bilanciamento dei poteri
La forma di governo adottata dalle regioni italiane (Sardegna inclusa) prevede l'elezione diretta del Presidente e la forma simul stabunt simul cadent. Soprattutto in una Regione a Statuto speciale, ciò assegna molto potere al Presidente della giunta, che gestisce un bilancio regionale capace di esercitare una grande influenza su economia e società locali. In altri sistemi, tanto potere è attentamente bilanciato attraverso una serie di istituzioni come le mid-term election e le autorità indipendenti americane, la leadership challange britannica (la maggioranza parlamentare puo' cambiare il premier, la sfiducia costruttiva tedesca, ecc.). La scelta di fare la Statutaria prima della riscrittura dello Statuto ha blindato l'attuale forma di presidenzialismo e reso impossibile adottare alcuni dei bilanciamenti adottati in altri paesi.
Tre domande, dunque:
- Cosa fa la Statutaria per migliorare il debole sistema di bilanciamento dei poteri iscritto nella legge nazionale che istituisce l'attuale "presidenzialismo regionale"? Ci sono significativi passi in avanti? Quali?
- Se la risposta è che la Statutaria può fare pochissimo su questo terreno, perché istituti di bilanciamento adottati altrove sono incompatibili con il simul stabunt simul cadent, allora perché non si è scelto di modificare prima lo Statuto (o almeno di presentare insieme una proposta di modifica dello Statuto che avrebbe chiarito il quadro di riferimento), per poter avere i molti maggiori gradi di libertà che questa scelta avrebbe permesso nella definizione di una forma di governo più bilanciata?
- Tra le cose che, comunque, potevano essere previste in Statutaria c'è la creazione di organismi tecnici indipendenti a sostegno del ruolo di controllore degli atti dell'esecutivo affidato al Consiglio Regionale, soprattutto in materia di proposta di bilancio e di valutazione dell'impatto delle politiche. In molte parti del mondo occidentale, organismi di questo tipo sono essenziali nel definire un concreto bilanciamento del potere tra esecutivo e legislativo. Su questo punto la Statutaria si limita a poche affermazioni di principio. Perché?
Sussidiarietà verticale e orizzontale
Una ricorrente critica alla legge statutaria riguarda il ruolo marginale assegnato alla Consulta degli Enti Locali e, più in generale, al sistema delle Autonomie.
La Corte Costituzionale ha stabilito che le “forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” che, a norma dell’articolo 10 della legge Costituzionale 3/2001, legittimano la Regione Sardegna (e le altre Regioni speciali) ad utilizzare i maggiori poteri previsti dalla stessa legge “sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti”, sono solo quelle riferite alla Regione e non anche quelle più complessivamente attribuite agli altri livelli di Governo. Gli Enti Locali sardi hanno meno poteri Costituzionali di quelli del resto d’Italia.
- In attesa dello Statuto perché la legge statutaria non ha fornito immediatamente agli Enti Locali sardi almeno le stesse garanzie fornite agli Enti Locali italiani direttamente dalla Costituzione?
- Perché non sono state definite in statutaria le regole per il trasferimento delle competenze a norma dell’articolo 118?
- Dalla definizione dei requisiti di “differenziazione e adeguatezza” che dovrebbe guidare il trasferimento delle competenze ai Comuni può derivare, di fatto, una differenza delle funzioni assegnate ai Comuni?
- Non sarebbe stato preferibile definire alcuni principi, con procedure garantiste, in Statutaria, evitando la definizione caso per caso, con rischi di pressioni localistiche e clientelari?
- L’articolo 118 della Costituzione apre, con enfasi, forse eccessiva, alla sussidiarietà orizzontale. Perché la legge statutaria ha rinunciato ad individuare una griglia di regole idonee a regolare questa materia?
- Il coinvolgimento dei cittadini può essere regolato attraverso strumenti differenziati a seconda che ci si rivolga ai singoli o alle loro forme associative.
- Per quanto riguarda la prima modalità di coinvolgimento se può essere spiegabile l’aumento delle firme richieste per un referendum (in relazione alle nuove modalità di autentica delle firme) perché si è ridotta la tipologia delle leggi sottoponibili a referendum, escludendo, ad esempio, quelle relative allo status dei Consiglieri regionali?
- Per quanto riguarda la seconda modalità perché non si è affrontato in statutaria il nodo della concertazione sociale che, come dimostra il recente referendum nazionale sul welfare, può essere strumento rilevante per il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini?
- Perchè la valutazione d'impatto, che prevede la consultazione degli stakeholders, è solo un'eventualità e non un obbligo per Giunta e Consiglio nell'esercizio del loro potere di iniziativa legislativa e regolamentare?
Conflitto d'interessi
- Perchè in materia di conflitto di interessi la Statutaria prevede che la gestione di società per azioni quotate, di proprietà del presidente, degli assessori e dei consiglieri, sia affidata a un fiduciario negando però a quest'ultimo i pieni poteri nella gestione dell'assetto proprietario?
- E perchè si limita a prevedere che il presidente e gli assessori si astengano dal voto quando sono in gioco decisioni relative alle loro proprietà?
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